Diritto Raguseo

Note al libro Quarto e sua traduzione

Libro quinto

Il quarto libro tratta di diritto di famiglia, in particolare della dote, delle successioni, filiazione e divisione. Si raggiungono, su taluni argomenti specifici, livelli di pignoleria esasperanti, tuttavia la materia trattata nel libro bene rappresenta la società dell’epoca e, per così dire, disvela consuetudini e usi che in altri libri e per materie differenti rimangono sottointesi.
La dote (cap. 1 e ss.) non è giuridicamente obbligatoria ma, se costituita, “semper et in omni casu dos sive parchivium mulieris sit salvum”, prevedendosi l’utilizzazione della dote da parte del marito e la pignorabilità per debiti di lui soltanto quando egli stesso mostrasse di possedere altri beni per ricostituire il patrimonio dotale di cui, comunque, deve avere a suo tempo offerto ricevuta scritta.
Altra garanzia per la vedova è il c.d. “possesso del letto”; una sorte di nostro art. 540 c.c. cioè il diritto di abitazione e uso degli arredi qualora la donna non intenda lasciare la casa coniugale né, beninteso, contragga nuovo matrimonio.
Riguardo le successioni, filiazione, testamenti e divisioni, rimandiamo alla diretta lettura delle innumerevoli fattispecie astratte previste e regolate con difficoltà e disordine.
Cristiano Caracci

 

traduzione

LIBRO QUARTO

1. Dote e beni dotali. Volendo provvedere alla dote e al corredo delle donne, statuiamo che qualunque donna o chi abbia dato la dote o la donazione per la donna, il marito sarà tenuto a rilasciare un documento a tale donna o a chiunque abbia consegnato il corredo del ricevimento di tale corredo. Il marito se abbia ricevuto denaro come bene dotale, potrà disporre di tale denaro a sua volontà; e il creditore o i creditori potranno pignorare detto denaro. E il signor conte che al tempo vi fosse a Ragusa con la Curia potrà similmente pignorare detto denaro, se il marito fosse stato condannato per qualche offesa. Tuttavia ciò avrà luogo se il marito avrà tanto di beni suoi da soddisfare la moglie per i beni dotali; altrimenti né il creditore né il signor conte potranno pignorare detto denaro. Infatti il nostro intento è che sempre e in ogni caso la dote o beni dotali della donna siano salvi. Se invero il marito non abbia ricevuto dalla moglie danaro, ma altri beni mobili, ossia animali, una nave o navi, una barca o barche, o altra imbarcazione, potrà disporne a sua volontà. Nondimeno, il suo creditore o i suoi creditori per un debito, o il signor conte con la sua Curia non potranno prenderli o pignorarli per qualche sua offesa; a meno che la moglie per cui siano stati dati i beni dotali fosse ritenuta di fiducia e si obbligasse o garantisse per lui. Tuttavia l’oro, l’argento, le perle, le pietre preziose e gli abiti che la donna abbia portato nella casa del marito come donazione, siano in potestà della moglie, ed essa sarà tenuta a conservarli e custodirli nel suo interesse, e dei suoi eredi ma la moglie non potrà darli ad altri, impegnarli o venderli senza il consenso del marito. Tuttavia sciolto il matrimonio l’oro, l’argento, le perle e le pietre preziose della donna o quelli che siano rimasti al marito, o a chi fosse in suo luogo, siano restituiti integralmente. A meno che la moglie abbia confessato di averli donati, prestati o persi: allora quelli donati, prestati o persi il marito non sarà costretto a restituirli alla moglie. Invero gli abiti e i panni assegnati per donazione, che rimanessero alla morte, saranno restituiti come trovati. Ma se per caso il marito abbia ricevuto denaro per confezionare gli abiti di sua moglie e abbia confezionato gli abiti per cui li aveva ricevuti, non sarà tenuto alla morte alla restituzione del denaro, ma dei panni come trovati. Lo stesso per lo schiavo o la schiava che la moglie abbia portato a casa del marito, il marito senza il consenso della moglie similmente non potrà né per un debito o offesa di tale marito prendere o impegnare. Nondimeno se ciò che abbia ricevuto per donazione di sua moglie consista di beni immobili o nella donazione vi sia un immobile, tale immobile non può essere impegnato o venduto dal marito senza la volontà e il consenso della moglie, né quell’ immobile può essere pignorato per una offesa o debito del marito; a meno che la moglie dia garanzia.
Aggiungiamo anche a questo statuto che se dopo l’emissione del documento di ricevuta della donazione da parte del marito, il marito abbia contratto un debito o abbia rilasciato un altro documento, il documento della dote o della donazione avrà maggior valore, e dovrà essere soddisfatto per primo. Se invero apparissero altri documenti precedenti al documento di donazione, i precedenti documenti avranno maggior valore, e dovranno essere soddisfatti per primi.

2. Letto e abiti della moglie. Statuiamo che il letto e le cose pertinenti al letto, e gli abiti della moglie e della figlia o delle figlie del debitore, l’oro, l’argento e le perle, e altri ornamenti che le donne sono solite portare, e anche la schiava della moglie non potranno essere pignorati per un debito o una colpa del marito; e neanche se la moglie del debitore avesse un bene immobile o mobili per bene dotale o per dono del padre o della madre, o da parte dei suoi ascendenti, tale bene mobile o immobile non potrà essere pignorato per un fatto del marito; a meno che la moglie garantisca per il debito del marito.

3. Abiti delle spose. Affinché non sorgano dubbi sugli abiti che deve avere la sposa, statuiamo che quando si sposi una donna nobile, abbia un mantello scarlatto ornato e foderato secondo la consuetudine di Ragusa, e un mantello di lana verde similmente ornato e foderato, una pelle di faina foderata e ornata, un panno di seta, anche una pelliccia di lepre e una schiava. E se per caso una donna o chi l’abbia sposata, per tali abiti volesse dare denaro, saranno tenuti a dare: per il mantello scarlatto dodici iperperi, per il mantello verde otto iperperi, per la pelle di faina dodici iperperi, per il panno di seta otto iperperi, per la pelliccia tre iperperi e per la schiava dodici iperperi: salvo diverso patto tra loro per dare di più o di meno, per tali cose. Se invero l’oro promesso dalla donna o da chi per essa non venga dato, sia consegnato per ogni esazione un iperpero.

4. La dote e beni dotali non dovranno essere consegnati senza ricevuta. Era antica consuetudine che la dote o i beni dotali si dessero senza ricevuta; e che se tra la moglie che abita nella casa del marito o chi per essa e il marito insorgesse una controversia sulla dote o sui beni dotali, ossia se il marito dicesse di non avere ricevuto la dote, e la moglie o chi l’avesse maritata dicessero di aver dato tutta la dote o i beni dotali e fosse la prima moglie sarà creduta  la corona (della sposa) e se il marito non darà la prova di averla ricevuta, sarà tenuto alla restituzione. Statuiamo a correzione di tale consuetudine contraria al diritto, che nessuna dote o beni dotali vengano consegnati senza ricevuta, e che la consegna della dote o dei beni dotali non possa essere provata se non con la ricevuta. E se nascesse una controversia tra marito e moglie già entrata in casa del marito con la corona o colui che la maritò, sulla consegna della dote o dei beni dotali, non venga creduta la corona (della sposa) come un tempo ma, se non verrà provata da parte della moglie con la ricevuta, che il marito abbia ricevuto la dote o i beni dotali, il marito sia creduto e giurerà.

Corrente l’anno del Signore 1293, nel mese di marzo, al tempo del nobile cavaliere Marino Badoer, conte di Ragusa, dal signor conte con la volontà del Minor e Maggior Consiglio e la lode del popolo, fu aggiunto lo statuto sulla dote, per cui se si presentasse alcuno con un documento di debito nei confronti di una donna sposata prima dello statuto e prima della ricevuta di debito, e non avesse la ricevuta della dote, detta donna, se fosse nobile, non sarà creduta se non per quattrocento iperperi o meno. Se invero fosse non nobile, e non avesse la ricevuta della dote e fosse stata sposata prima dello statuto e prima della ricevuta di debito, sarà a discrezione del signor Conte o della sua Curia; a meno che la donna per iscritto o per testimoni possa provare i suoi beni dotali; invero per le controversie tra marito e moglie lo Statuto rimane fermo.



5. Donazione dei genitori alle figlie per beni dotali. Accade talvolta che i padri o le madri donino alla morte alle figlie sposate qualcosa oltre alla dote o ai beni dotali, e che i mariti molestino le mogli per queste donazioni; statuiamo dunque che qualunque cosa fosse donata alla donna dal padre o dalla madre o da altra persona, tutto ciò che può essere donato sia in potere e volontà della donna e dei suoi eredi dopo la sua morte; così che possa fare di essi quello che vorrà, né il marito potrà fare alcunché su questa donazione. E se per caso la donna a cui fosse stata fatta la donazione fosse la seconda moglie, o la terza o di più, il marito o i figli del marito avuti dall’altra moglie non potranno fare alcunché, ma tutto sia della donna e degli eredi da essa discendenti, come detto.

6. Disposizioni del marito al momento della morte. Volendo provvedere con il presente statuto non solo per i viventi ma anche per i morenti, statuiamo che se un uomo sposato venisse a morte con la moglie vivente, e volesse provvedere alla sua anima, potrà destinare per la sua anima quanto vorrà fino alla quarta parte dei suoi beni sia mobili che immobili, come per antica consuetudine.

7. Moglie che possiede il letto dopo la morte del marito. Se accadesse che la donna dopo la morte di suo marito volesse possedere il letto, statuiamo che possedendo il letto possieda tutti i beni che fossero un tempo di suo marito; tranne quelli che suo marito abbia destinato per l’anima sua fino alla quarta parte, come detto sopra. Se invero la donna volesse sposarsi per la seconda volta, cioè prendere un altro marito, dovrà ricevere i beni dotali che abbia portato nella casa del marito e ciò che il marito le abbia donato in morte. E se gli eredi del marito o chi fosse in luogo del marito o dell’erede, la sospettasse di portare con sé di nascosto beni un tempo del marito, detta donna dovrà quindi giurare. Se invero la donna che possieda il letto del marito, chiedesse un altro marito, e ciò possa essere provato con testimoni idonei, gli eredi del marito o chi fosse al posto del marito o degli eredi con coloro di cui si è detto sopra, potranno farla uscire dalla casa. E ciò che si è detto per la moglie che possiede il letto del marito, si intenda valere per il marito che voglia possedere il letto della moglie.

8. Anelli che il marito dà alla moglie. L’anello che il marito dà alla moglie quando la riceve in sposa, e l’anello che il marito pone alla cintura della moglie, e l’anello con cui l’uomo la inanella, sono a disposizione della moglie che potrà giudicare e fare di essi ciò che vorrà, sia che abbia eredi con il marito o meno.


9. Uomo che abbia eredi dalla prima che prenda la seconda moglie. Era antica consuetudine che morta la moglie di alcuno che avesse un figlio o figli da essa, se il marito volesse sposare un’altra moglie, desse i beni dotali che aveva con la moglie premorta e li assegnasse al figlio o ai figli che avesse avuto da essa, e li nutrisse e desse loro tutto il necessario se con esso volessero rimanere del suo proprio secondo le sue possibilità; e se il suo patrimonio non fosse sufficiente per le loro necessità, potrà farlo con i beni dell’altra moglie. E quanto detto per la seconda moglie, è detto anche per le altre. E senza il consenso del padre i figli della prima moglie non potranno uscire dalla casa del padre. Se il padre fosse contrario e li volesse nella sua casa e provvedendo al necessario secondo le sue possibilità, il padre non sarà tenuto a dare del suo ai figli che uscissero dalla casa del padre e non volessero abitare con esso. Confermiamo la consuetudine ratificata in perpetuo, aggiungiamo anche, che se il padre avesse una seconda moglie, i figli che abbia avuto con la prima moglie, che non volesse tenere in casa, potrà farli uscire di casa, dando a ciascuno dei figli o delle figlie annualmente dodici iperperi per spese e abiti, e per la schiava annualmente sei iperperi.

10. Uomo che allontana la moglie da casa. Chi abbia allontanato sua moglie da casa, anche se essa non lo voglia, sarà tenuto a dare le spese e tutto il necessario a discrezione del signor conte e della sua Curia.

11. Panni di lino che la moglie tesse in casa del marito. Tutti i panni di lino per il letto e la tavola che la moglie abbia tessuto dopo l’ingresso nella casa di suo marito, dopo la morte della moglie, rimarranno in potestà del marito, sia che abbia avuto eredi dalla moglie o meno.


12. Potestà del padre nel far sposare i figli. Il padre potrà far sposare il figlio prima della età legittima, e ricevere i beni dotali della moglie del figlio e fare il suo interesse. Tuttavia il figlio in età legittima potrà sposare con il consenso del padre e similmente ricevere i beni dotali della moglie nel suo interesse. Se il figlio non volesse che i beni dotali della moglie venissero nelle mani del padre, ma li volessi ricevere, il padre potrà licenziare il figlio con la moglie da casa sua. Se invero il padre non volesse ricevere i beni dotali della moglie di suo figlio, dica: “a chi è data la moglie, siano dati i beni dotali”, il figlio, se li ricevesse, sarà tenuto alla restituzione dei beni dotali, e il padre per tali beni dotali non sarà tenuto a nulla.

13. Il padre potrà far sposare prima la figlia che il figlio. Il padre con figlio e figlia non sposato o sposata potrà far sposare il figlio o la figlia come detto. Se il figlio volesse sposarsi prima che siano sposate le sue sorelle non potrà farlo se non con il consenso del padre. Ma il padre potrà proibire che il figlio si sposi prima che le figlie siano sposate.

14. Donna che possiede il letto del marito che non voglia abitare con il figlio sposato.  Se la madre che avesse un figlio sposato, e possedesse il letto e i beni di suo marito, non volesse abitare nella casa con il figlio, potrà allontanarlo, e il figlio sarà tenuto ad uscire. Se la madre o il padre abbiano ricevuto i beni dotali della moglie del figlio, non potranno allontanarlo da casa se non abbiano assegnato o restituito i predetti beni dotali. Se non potessero restituire tali beni dotali, potranno vendere tanto del possesso del patrimonio da soddisfare il figlio per tali beni dotali.

15. Padre che non voglia abitare con i figli sposati. Se chi avesse un figlio o figli sposati non volesse abitare con essi, potrà allontanarlo o allontanarli con le mogli da casa, e il figlio o i figli saranno obbligati a uscire di casa, tuttavia, se il padre abbia ricevuto i beni dotali di sua moglie o delle loro mogli prima di uscire dalla casa del padre, il padre sarà tenuto a restituire tali beni dotali. Oltre a ciò, il padre, quando uscissero dalla sua casa, non sarà tenuto a dare se non ciò che vorrà. Tuttavia al figlio o a ciascuno dei figli, dopo che saranno usciti dalla casa del padre, lucrati i beni dotali della moglie o del lavoro di essa, siano di loro proprietà; e i fratelli non potranno chiedere altro ma solo tale lucro. Se tuttavia il padre abbia speso i beni dotali del figlio o dei figli nel suo interesse e non potesse pagare i beni dotali, e volesse assegnare a tale figlio tanto del suo patrimonio quanto valgono i beni dotali che abbia ricevuto, il figlio o i figli saranno tenuti a riceverlo, e con esso uscire dalla casa del padre.
Se invero avendo più figli sposati volesse allontanare dalla sua casa uno o alcuni, e trattenere l’altro o gli altri, il padre sarà tenuto a dare le spese a colui o coloro che allontanerà come darà agli altri che tratterrà con sé in casa; se il padre non volesse fare ciò, i figli non saranno costretti in nessun modo ad uscire dalla casa del padre né il padre li potrà allontanare. Se tuttavia alcuno avesse figli sposati o non sposati, il padre sarà tenuto a far vivere in casa i figli non sposati, e a provvedere a tutto il necessario per essi; né gli altri figli sposati potranno contraddire il padre in ciò. Se invero il figlio sposato uscisse dalla casa del padre con i beni dotali della moglie senza il consenso e la volontà del padre, di ciò tale figlio abbia lucrato, tutto sia in comune tra il padre e i suoi fratelli.

16. Padre che vuole dividere i suoi beni tra i figli. Se il padre volesse dividere e distribuire tra i suoi figli i suoi beni mobili, lo potrà fare anche contro la volontà dei figli; potrà dividere anche gli immobili e assegnare a ciascun figlio la sua parte, e se lo vorrà, trattenere le parti di tutti i figli mentre vivranno presso di lui.

17. Il padre morente potrà disporre per la sua anima. Se chi morendo con i figli volesse fare testamento per la sua anima, potrà disporre per l’anima fino alla quarta parte dei suoi beni secondo la sua volontà; potrà anche liberare gli schiavi e le schiave, cioè affrancare oltre il quarto e potrà affrancare la schiava, cioè affrancare oltre il quarto, tuttavia se li abbia comperati o comperate con i suoi beni.

18. Ciò che il padre potrà donare in più al figlio maggiore. Il padre andandosene, cioè morendo potrà donare qualcosa al figlio maggiore secondo la sua volontà fino a una brocca d’argento da una libbra.

19. Testamento del figlio sposato vivente il padre. Se il figlio sposato, colpito da malattia volesse fare testamento sul suo patrimonio vivente il padre, e il padre acconsentisse, il testamento sarà valido. Del resto, se il padre non volesse acconsentire a che faccia testamento, il figlio potrà secondo la sua volontà testare fino alla quarta parte dei beni mobili e immobili, che fossero nel suo patrimonio; tuttavia tale testamento non potrà essere eseguito né portato ad effetto se non dopo la morte del padre. Tuttavia morendo, il testamento sulla quarta parte sia portato ad effetto, e le restanti tre parti rimarranno alla moglie del figlio o ai suoi eredi. Tuttavia al figlio non sposato morendo il padre potrà consentire di testare su una quantità a sua volontà. Se il figlio non sposato morisse in mano e in potestà del padre, il padre avrà la potestà di fare per l’anima del figlio ciò che vorrà, e gli altri figli non potranno contraddire il padre su ciò. E ciò si intenda quando il padre possieda il letto della moglie. Se invero il figlio sposato non abbia il padre ma la madre e sorelle sposate, e il figlio abitasse con la madre e sorelle sposate, e il figlio abitasse con la madre, il figlio potrà testare sulla parte attuale del suo patrimonio a sua volontà; tuttavia il suo testamento sulle tre parti non andrà ad effetto se non dopo la morte della madre, se all’epoca possedesse il letto del padre, e anche di sua moglie se possedesse il suo letto.

20. Potestà della madre sui figli. Equiparando, quanto ai figli, la madre al padre, statuiamo, che la potestà che ha il padre sui figli in vita, altrettanta ne abbia la madre dopo la morte di suo marito, possedendo il suo letto; tranne che per la divisione del patrimonio da fare tra i figli, e sulla testimonianza da rendere tra figli e figlie. E ciò che i figli saranno tenuti a fare per il padre in vita, saranno tenuti nei confronti della madre che possieda il letto e i beni del marito.

21. Fratelli e sorelle che si dividono i beni paterni vivente la madre. Fratelli e sorelle possono tra di loro dividere i beni paterni vivente la madre che possiede il letto, anche se la madre non lo vuole; tuttavia la madre terrà in vita tutte le parti, e dopo la morte di esso secondo la divisione avrà la sua parte. Se invero non lo volessero i figli, la madre non potrà dividere tra di loro il patrimonio.

22. Figli che rinunciano all’eredità dei genitori. Il figlio o i figli del debitore di alcuno che abbiano rinunciato all’eredità, se non vogliono i beni del padre o della madre, vogliamo che non siano tenuti a pagare i debiti del padre o della madre.

23. Casi cui il padre può diseredare il figlio. Esprimendo reverenza al padre, statuiamo che se il figlio, dimentico dei benefici ricevuti dal padre, percuotesse suo padre o sua madre, o giacesse con la zia paterna, o avanti la Curia abbia accusato di ciò il padre, ciò è talmente grave che il padre provato un tanto perderà la vita o un arto, o se abbia attentato alla vita del padre o della madre col veleno o in altro modo, e ciò si possa provare pienamente, il padre potrà diseredare il figlio da tutta l’eredità del suo patrimonio senza fare la parte.

24. Il marito morta la prima moglie non potrà prendere la seconda, se non abbia restituito i beni dotali della prima moglie. Il marito morta la prima moglie non potrà prendere la seconda, se non dopo aver restituito i beni dotali della prima moglie. Se alcuno morta sua moglie, voglia prendere la seconda moglie, non potrà in nessun modo sposare un’altra moglie prima di avere restituito i beni dotali, che abbia ricevuto dalla prima moglie all’erede o agli eredi o a chi fossero in luogo dell’erede della prima moglie.

25. Come deve essere diviso il patrimonio tra gli eredi di diverse mogli. Vogliamo che gli eredi di due mogli o più, ossia la prima e la seconda e più, siano maschi che femmine, dividano il patrimonio del loro padre sia mobile che immobile in misura eguale tra di loro.

26. Divisione tra le sorelle della prima moglie. Nella presente costituzione statuiamo che le figlie della prima moglie, se non avesse fratello o fratelli, siano considerate come maschi nel patrimonio sia mobile che immobile del loro padre; se avessero fratello o fratelli, tali fratelli siano maschi per le loro sorelle, e le sorelle siano femmine per i loro fratelli. Ciò si intenda anche per i figli e le figlie della seconda moglie e anche di tutti gli altri.

27. Sorelle della prima moglie che rimangono con i fratelli.  Se le figlie della prima moglie avessero un fratello o fratelli della stessa moglie, siano o non siano sposate, tutti dovranno soggiacere e rimanere con il fratello o i fratelli con le loro parti. E il fratello o i loro fratelli saranno tenuti a farle sposare se non saranno sposate. E se fosse necessario, con tutti i beni del loro padre saranno tenuti i fratelli e dovranno sposarle. E se per caso i beni del padre non fossero sufficienti per farle sposare, i fratelli dovranno farle sposare con il loro denaro. Se invero le sorelle fossero sposate, il fratello o i loro fratelli avranno la parte di patrimonio che a loro andrà. Lo stesso varrà per le sorelle della seconda o terza moglie e di tutte le altre.

28. Eredi della prima moglie che non abbiano ricevuto i beni dotali della madre vivente il padre. Se gli eredi della prima moglie non abbiano ricevuto i beni dotali della loro madre vivente il padre,prima che il loro padre prendesse un’altra moglie, e dopo la morte del padre, se il padre avesse altri eredi con la seconda moglie, gli eredi della prima moglie prima dovranno detrarre dai beni paterni i beni dotali della loro madre. Mentre di ciò che sopravanzerà gli eredi della seconda moglie detrarranno i beni dotali della loro madre. E così si intende degli eredi della terza moglie e di tutte le altre. E se la seconda moglie o gli eredi di lui non avessero da dove trarre i loro beni datali, perché il patrimonio del marito o del padre fosse insufficiente agli eredi della prima moglie non saranno tenuti a rispondere per tali beni dotali. Ugualmente stabiliamo che ciò avvenga tra la seconda moglie e la terza e per tutte le altre.

29. Marito con figlie avute da diverse mogli che facesse sposare la figlia della prima moglie. Se un uomo che abbia eredi da due o più mogli, facesse sposare una o più delle figlie della prima moglie con beni dotali, e dopo la morte del padre dette figlie volessero ricevere i beni dotali della prima moglie, ossia della loro madre, vogliamo che i beni dotali della figlia debbano essere computati tra i beni dotali della prima moglie, loro madre. E se i beni dotali di dette figlie fossero superiori ai beni dotali della prima moglie, e dopo la morte del marito accadesse che la seconda moglie non potesse ricevere i suoi beni dotali integri e completi, ma qualcosa mancasse, statuiamo che ciò si debba imputare al suo patrimonio e gli eredi della prima moglie sia sposati che non sposati, non saranno tenuti nei confronti della seconda moglie per i suoi beni dotali, quando il padre abbia dato loro i beni dotali in vita. Se invero, detratti i beni dotali della seconda moglie integri e completi, sia rimasto qualcosa dei beni del marito in mobili o immobili, vogliamo che ciò che sopravanzerà sia ugualmente diviso tra gli eredi, ossia gli eredi della seconda moglie ricevano tanto dei beni dotali, da eguagliare gli eredi della prima moglie, e ciò che rimarrà, tra di loro in comune sarà diviso sia tra i maschi che tra le femmine per singoli capi. E se i beni del marito fossero insufficienti e non si potesse uguagliare ciò che riceve il secondo erede con quello del primo, sia a carico dei secondi eredi, e i primi eredi non saranno tenuti nei loro confronti per le ragioni predette.

30. Seconda moglie senza eredi col marito. La seconda moglie, se non avesse figli col marito, morto il marito, potrà possedere i beni del marito per trenta giorni e non di più; trascorsi trenta giorni, sarà tenuta ad uscire dalla casa del marito con i suoi beni dotali. Ma se gli eredi della prima moglie la sospettassero di aver preso beni del marito, la moglie sarà tenuta a giurare di non aver preso alcuno di detti beni.

31. Seconda moglie con eredi dal marito. Se la seconda moglie avesse eredi dal marito, morto suo marito, dovrà dividere i suoi possessi coi figliastri dopo trenta giorni; e se volesse possedere il letto del marito, vogliamo che parte dei suoi figli possieda e abbia il letto su una parte, quando possieda il letto . Altrettanto si intenda per la terza moglie e le altre. Se invero non volesse possedere il letto del marito, allora non avrà il letto pro parte né perverranno ad essa le parti dei figli, ma ai figli se fossero maggiorenni o ai loro tutori se fossero minorenni.

32. Moglie che non volesse possedere il letto del marito. La moglie che non volesse possedere il letto del marito defunto, avrà la potestà di detrarre i suoi beni dotali dai beni del marito se vi fosse capienza; e se non vi fosse, sarà a suo carico. Se tuttavia avesse figli, non si potrà dividere da loro a meno che non volesse prendere un secondo marito. Poiché se volesse rimanere vedova, non potrà detrarre i beni dotali dai beni del marito.

33. Moglie senza figli che non volesse possedere il letto, ma volesse ricevere i suoi beni dotali. Se la moglie senza figlio o figlia, morto il marito non volesse possedere il suo letto, ma volesse uscire dalla casa del marito con i suoi beni dotali, dovrà domandare o suoi beni dotali a coloro ai quali appartengono i beni del marito; e se non potesse avere da essi detti beni dotali, andrà dal signor conte e dalla sua Curia, e ad esso chiederà giustizia per i suoi beni dotali; il signor conte assegnerà ai presenti ai quali i beni del defunto appartengono, termine di due mesi, entro cui dovranno restituire i beni dotali della predetta moglie. Se invero i successori del marito morto non saranno presenti a Ragusa, il signor conte darà loro un termine di quattro mesi per restituire i beni dotali della predetta moglie. Ma se entro detto termine la moglie non li ottenesse, il signor conte con la sua Curia nominerà tre probiviri e li farà giurare, affinché facciano pagare a tale moglie i beni dotali dai beni del marito defunto. E se la moglie volesse ricevere i possedimenti di suo marito in pagamento dei suoi beni dotali, i precedenti probiviri stimeranno i possedimenti del defunto e assegneranno alla moglie quanto valgano i beni dotali. Se non volesse i possedimenti, i predetti probiviri, con l’autorità e il precetto del signor conte e la sua Curia, stimeranno e venderanno tanti beni del defunto quanto siano i beni dotali, e li assegneranno alla moglie. E ciò che i tre probiviri avranno fatto, sia per la stima che per la vendita dei possedimenti, sia rato e fermo. Nel frattempo tuttavia, finché la moglie non riavrà i suoi beni dotali, dovrà ricevere le spese e il necessario dai beni del marito defunto. Se invero la predetta moglie avesse figli, allora si disponga quanto contenuto nel capitolo di cui sopra.

34. Il padre sarà tenuto a far sposare le figlie della prima moglie. Chi abbia figlie da diverse mogli sarà tenuto prima a far sposare le figlie della prima moglie e poi della seconda, e così per le altre in ordine.

35. Marito che riceve immobili come beni dotali e li utilizzi per il lavoro. Se il marito abbia ricevuto dalla sua prima, seconda o terza moglie come bene dotale un immobile, ossia terre o un casale, e abbia lavorato nel casale o coltivato la terra, si sappia che alla sua morte, ciò che avrà fatto rimarrà alla moglie; tranne che se il marito abbia lavorato su ordine, ossia con testimoni idonei e con documento pubblico.

36. Chi abbia un’altra moglie e abbia speso qualcosa dei beni dotali della prima moglie. L’uomo che abbia figli o figlie dalla prima moglie, se abbia preso la seconda o la terza o più mogli, e abbia speso in casa o nella terra della seconda o della terza moglie, con documento o meno, con testimoni o meno, e i suoi eredi non avessero la maggiore età, non nuocerà loro, che il padre in casa o nelle dette terre abbia lavorato nelle parti di loro competenza. Ma se il marito non avesse dalla prima moglie figli maschi, ma soltanto femmine, sia maggiorenni che non, prima di sposarsi, non nuocerà loro la spesa fatta dal padre in dette case o terre, così come non nuocerà ai maschi che non siano maggiorenni, così come sopra detto.

37. Veto degli eredi della prima moglie nei confronti del padre. I figli della prima moglie, maggiorenni, potranno vietare al padre che avesse una seconda moglie di spendere i suoi beni nelle terre o nelle case che abbia ricevuto come beni dotali dalla seconda moglie. Altrettanto potranno fare le figlie sposate quando non vi siano figli maschi; a meno che la seconda moglie si voglia obbligare per i suoi figliastri con documento o con testimoni idonei per ciò che suo marito, ossia il loro padre, avrà speso per le terre o le cose dei suoi beni dotali, a meno che non vi sia un loro diritto. Allora infatti i figli non potranno proibire al padre di lavorare. Lo stesso varrà per il secondo erede e per il terzo, e così per gli altri.

38. Beni dotali della moglie che abbia avuto più mariti. Qualunque donna che abbia avuto successivamente due o tre mariti, se alla loro morte ne abbia preso un altro, potrà ricevere se lo vorrà tutti i suoi beni dotali ma non il dono o la quota o ciò che dal padre o dalla madre abbia ricevuto in sua potestà. Tuttavia dopo la morte della moglie, i figli dell’ultimo marito avranno tutti i suoi beni dotali; tuttavia il dono o la quota che abbia ricevuto dal padre o dalla madre o da chiunque altro, sarà divisa per capi tra i figli di tutti i mariti.

39. Moglie del secondo marito che abbia eredi dal primo. La moglie del secondo marito, se abbia avuto eredi dal primo marito e non dal secondo, se morisse e il secondo marito le sopravvivesse, il marito non potrà possedere i beni della moglie se non soltanto per trenta giorni. Trascorsi i trenta giorni, tutti predetti beni perverranno agli eredi del primo marito; ma la moglie potrà destinare la quarta parte dei suoi beni per la sua anima a sua volontà, si intende un tanto o meno secondo quanto vorrà. E se detti eredi del primo marito avessero il sospetto che detto secondo marito abbia prelevato alcuni beni della loro madre, il marito sarà tenuto a giurare su ciò, se gli eredi decideranno in tal senso.

40. Moglie del secondo marito che non abbia avuto eredi dal primo. Il secondo marito della donna che non abbia avuto eredi dal primo marito potrà dopo la morte della moglie possedere i suoi beni; salvo che la moglie abbia destinato fino alla quarta parte sia dei mobili che degli immobili a sua volontà per la sua anima.

41. Moglie che abbia avuto eredi da più mariti. Se la moglie di due o più mariti che avesse eredi, prendesse un altro marito e non avesse figli con lui, dopo la morte di lui tutti i suoi beni perverranno a quegli eredi che abbia avuto con altri mariti; tuttavia, potrà destinare per la sua anima fino alla quarta parte dei suoi beni a sua volontà. Gli eredi decideranno i beni per capi tra di loro, e la femmina sia femmina tra i suoi fratelli. Se non avesse fratelli maschi, sia considerata un maschio.

42. Moglie che abbia avuto eredi solo con l’ultimo marito. Se una moglie abbia avuto uno o più mariti e non abbia avuto eredi ma un figlio dall’ultimo marito, alla sua morte, tutti i suoi beni dotali perverranno agli eredi dell’ultimo marito; salvo che la moglie abbia destinato la quarta parte o meno per la sua anima a sua volontà.

43. Moglie del secondo marito che abbia trattenuto i suoi beni dotali. Defunto il marito di una donna, se la donna ricevuti i suoi beni dotali e tutto ciò che perviene a lui prendesse un altro marito, trattenuta per sé la parte di beni dotali o di altri beni, vogliamo che tutto ciò che abbia trattenuto non assegnato al marito, sia in potestà della moglie e dei suoi eredi.

44. I figli sono tenuti a provvedere ai genitori e viceversa. Diceva l’antica consuetudine: il figlio o i figli sposati o non sposati, aventi il padre o la madre insieme o divisi così poveri da non avere di che vivere, saranno tenuti a provvedere sufficientemente alle loro necessità affinché possano vivere decentemente o dare loro idonei abiti secondo le loro possibilità. Confermiamo il presente statuto, aggiungendo che il padre e la madre saranno similmente tenuti nei confronti dei figli poveri. Tuttavia il padre o la madre non potranno fare uscire di casa i figli non sposati, se non per loro colpa o motivo.

45. Padre che abbia ricevuto i beni dotali dei figli. Il padre che abbia ricevuto i beni dotali di due figli o più, se a uno di essi abbia restituito i suoi beni dotali, sarà tenuto a restituire agli altri i loro beni dotali se lo chiederanno. E se non potesse restituire tutti i beni dotali ai suoi figli, il danno di chi non sia stato integralmente soddisfatto sarà diviso in comune tra tutti i figli.

46. Figlio diviso dal padre con i suoi beni dotali. Se uno dei figli, ricevuti da suo padre i beni dotali, li abbia immessi nel suo patrimonio senza veto da parte degli altri fratelli, e poi ai restanti mancasse qualcosa per cui non potessero avere dal padre i beni dotali completi, il fratello che abbia ricevuto i suoi, non sarà tenuto in nessun modo a rispondere o risarcire gli altri fratelli.

47. Le figlie sposate con i beni dotali non avranno alcun ulteriore diritto
. Se chi non avesse moglie, o chi non avesse marito, abbia fatto sposare con i beni dotali la figlia o le figlie, nei confronti di coloro che siano rimasti presso di sé, avrà la piena potestà; tuttavia le predette figlie non avranno alcun diritto su di loro. Ma se alcune delle figlie siano sposate, alcune non sposate, statuiamo che quelle non sposate, debbano sposarsi con i beni dotali. E ciò che avanzasse del patrimonio o del matrimonio, sarà diviso in comune tra tutti i figli, salvo che la donna, potrà detrarre fino a un quarto dei suoi beni dotali per la sua anima di ciò che rimarrà.

48. Il padre potrà far sposare la figlia contro la volontà dei figli
. Il padre o la madre, quando non vi sia il padre che avesse figlie e figli, avrà la potestà di far sposare le figlie, anche contro la volontà dei figli, nonostante il veto dei figli. E se la figlia vedova, che si sposi di nuovo, vorrà aggiungere qualcosa ai suoi beni dotali, lo potrà fare. Il veto dei figli sarà indifferente.

49.
Fratello con sorelle sposati. Il figlio sposato che avesse sorelle sposate, se rimanesse con la madre, potrà nei suoi ultimi giorni redigere testamento a sua volontà per la sua parte, anche se la madre non è d’ accordo. Tuttavia la madre possiederà i beni del figlio fino alla sua morte. Invero dopo la morte della madre essi saranno distribuiti come avrà ordinato il figlio; salvo tuttavia il diritto della moglie del predetto figlio.

50.
Sorelle orfane che vivono tra di loro.
Le sorelle nubili senza padre né madre, sia che abitino da sole o con qualcuno, se avessero fatto un patto o un giuramento con i fratelli o con altra persona, tale patto o giuramento non avrà alcun valore. Se tuttavia una o più di dette sorelle si volesse sposare, avrà la potestà di ricevere la sua parte dalle sue sorelle qualunque età esse abbiano; e ciò sarà fermo per le sorelle orfane e i loro fratelli. E se avessero un fratello o fratelli, i fratelli saranno tenuti a farle sposare. Se invero le sorelle non volessero sposarsi ma fare vita religiosa, i fratelli saranno tenuti a provvedere alle sorelle secondo le loro possibilità.

51.
Fratelli senza padre né madre né sorelle
. I fratelli che non avessero padre né madre, né sorelle, finché non saranno maggiorenni, non potranno impegnare né vendere né donare alcuno stabile quando ciò nuoccia ai fratelli minorenni. Quando tuttavia saranno maggiorenni, allora faranno come vorranno, rimangano insieme o divisi.

52. Fratelli senza padre o madre né sorelle che si vogliano sposare. Se i fratelli senza padre o madre vivessero insieme, e alcuni di loro fossero maggiorenni, e uno di essi abbia preso moglie con i beni dotali e li abbia posti in comune con gli altri fratelli, vogliamo che tali beni dotali siano salvi; e quando i fratelli vorranno dividere tra loro i beni, che potranno provare tra tutte le cose comuni dei fratelli, detti beni dotali siano detratti per primi soli ed integri. E i fratelli divideranno tra di loro in parti uguali ciò che sopravanzerà. Se tuttavia al tempo della divisione i beni dei fratelli non saranno sufficienti a soddisfare i beni dotali, ciascuno dei fratelli che abbia contribuito a diminuirli sarà tenuto per quota. E se non potesse pagare altrimenti, sarà tenuti a soddisfare i beni dotali quando le mogli riceveranno i beni dotali.. Se il fratello sposato non potrà provare di avere posto i suoi beni dotali in comune con i fratelli, i fratelli non saranno tenuti in alcun modo. Tuttavia il fratello non potrà detrarre dalla comunione alcunché dei fratelli minorenni. E se morisse prima della divisione, e sua moglie volesse prendere un altro marito, potrà detrarre liberamente e senza calunnia i suoi beni dotali dalla comunione e i fratelli del suo marito defunto saranno tenuti alla restituzione dei suoi beni dotali. Statuiamo anche che se prima il fratello sposato avrà posto in comunione o meno i beni dotali di sua moglie, gli altri fratelli quando prenderanno moglie, saranno tenuti a fare altrettanto.

53. Fratelli che vivono assieme e pongono i beni dotali delle mogli in comunione. Se uno o più dei fratelli che vivono assieme abbiano posto in comunione con gli altri fratelli i beni dotali che abbiano ricevuto dalle mogli, ordiniamo che tutte le spese delle loro mogli e degli eredi, ma non delle nutrici degli eredi siano a carico della comunione. Se invero il fratello sposato non abbia posto in comunione i suoi beni dotali, sosterrà tutte le spese che siano state fatte per dette persone, con i suoi beni dotali e non della comunione. E se si provasse che le abbia pagate con i beni comuni, vogliamo siano computate a carico della sua parte.

54.
Fratelli che ricevono i beni dotali di uno di essi senza consenso del padre e della madre
. Se ci sono più fratelli, aventi il padre e la madre, e alcuno di loro abbia preso moglie con i beni dotali e il padre o la madre non volessero ricevere tali beni dotali in comunione, gli altri fratelli se lo vorranno, potranno ricevere sopra di sé tali beni dotali; tuttavia, il padre e la madre in vita non saranno obbligati nei confronti del figlio per tali beni dotali. Invero dopo la morte del padre o della madre, tali beni dotali saranno detratti integri dai beni di tali fratelli.

55. Divisione del padre con i figli della prima moglie. Il padre che ha eredi con due o più mogli, se volesse dividere i suoi beni con i figli della prima moglie, potrà fare divisione con il loro consenso; tranne dei beni dotali della prima e seconda moglie; ossia, gli eredi della prima moglie riceveranno la loro parte, e il padre riceverà similmente la sua e la parte degli eredi della seconda moglie. Di tali beni, sia mobili che immobili, il padre avrà per la sua parte tanto quanto ne avrà uno dei suoi figli. E se sua moglie al tempo della divisione fosse in gravidanza, il padre avrà per tale figlio non nato tanto quanto avrà uno dei suoi figli già nati.

56.
Figli della prima moglie che non vogliono abitare col padre.
Statuiamo che se i figli della prima moglie non volessero abitare col padre, ma si volessero dividere da lui, il padre sarà tenuto a restituire loro i beni dotali della loro madre e anche i beni dotali delle loro mogli, se si provasse che il padre li abbia ricevuti. E ciò che poi i figli abbiano lucrato senza il padre, dovrà rimanere a loro. Tuttavia dopo la morte del padre avranno la loro parte dei beni paterni.

57.
Dono che la madre può fare dalla comunione
. La madre avrà la potestà di donare a tutti i suoi figli e figlie egualmente e non ad altri facenti parte della comunione lo scrigno con gli oggetti contenuti a sua volontà; tranne l’oro, che non potrà dare. Alla sua morte tuttavia se lo vorrà, potrà lasciare fino alla quarta parte dei suoi beni dotali e dei suoi abiti.

58.
Dono del padre ai figli
. Il padre senza il consenso dei suoi figli non potrà donare.

59. Marito e moglie senza figli che stiano per morire. Il marito e la moglie che entrambi non avessero figli o figlie se stessero per morire, tra di loro potranno osservare tale norma, per cui se un altro prevedesse la loro morte, e volesse possedere il letto del morente, il morente potrà fare testamento sulle sue cose per cui fino alla quarta parte dei suoi beni potrà destinare per la sua anima, e ciò sarà assolto in modo continuato da colui che sarà sopravvissuto . Sulle residue tre parti vogliamo che il morente possa testare secondo la sua volontà e lasciarle a chi vorrà; tuttavia chi sopravviverà,  possiederà in vita con il lettole tre parti. Invero dopo la morte sarà compiuta la volontà del primo deceduto,  tuttavia detratti i beni dotali della moglie. Se tuttavia chi sia deceduto prima nulla abbia detto delle tre parti, vogliamo che le predette tre parti vadano ai successori più prossimi, dopo la morte tuttavia di chi sia sopravvissuto, come detto : tuttavia per la quarta si intende detratti i beni dotali. Se invero sia deceduto l’altro di essi intestatario di tutto, chi sarà sopravvissuto sarà tenuto a dare in modo continuato per l’anima del morto la quarta parte dei beni o dei beni dotali, relitte le tre parti rimaste a sé in vita, e dopo la sua morte ai più vicini i beni già provenienti dal morto, come detto vogliamo anche che se la moglie che morisse per prima avesse la schiava balia, potrà liberarla e disporre di essa a sua volontà.

60.
Accordo tra marito e mogli sul patrimonio
. Se il marito e la moglie un vita abbiano fatto un accordo, che con documento notarile o con testi idonei da una o più si possa provare, stabiliamo che sia rato e fermo.

61. Potestà del padre e della madre sul matrimonio delle figlie. Statuiamo che il padre, o la madre quando non vi fosse il padre, abbia la potestà di mandare in convento sua figlia non maggiorenne, e di darle quanto vorrà, e quando avrà promesso sarà rato e fermo. Tuttavia il padre e la madre non potranno mandare in convento senza il suo consenso la figlia maggiorenne. Se invero la figlia intendesse volontariamente andare in convento, il padre sarà tenuto a prometterle quanto promette alla figlia minorenne, e ciò che prometterà sarà fermo e rato. E quando il padre e la madre moriranno, le figlie monache potranno rinunciare a ciò che sarà rimasto dei loro beni secondo le loro possibilità.

62.
Fratelli con sorelle che vogliono andare in convento
. I fratelli senza padre e madre con sorelle maggiorenni, se alcuna delle sorelle volesse andare in convento, ogni fatto che le sorelle avessero stabilito o ogni accordo, vogliamo sia rato e fermo.

63. Donna che va in convento senza consenso dei suoi
. Statuiamo che se una figlia fuggisse o andasse in convento senza il consenso del padre o della madre o dei fratelli, il padre o la madre o i fratelli saranno tenuti a provvedere a lei secondo la loro volontà. Ciò si intende se ci fossero più sorelle.

64. Dono della madre alla figlia religiosa
. La madre che avesse una figlia religiosa potrà donarle ciò che vorrà dal suo scrigno.

65. Penitenti e altre religiose. Volendo provvedere col presente statuto non soltanto alle donne che vivono nel mondo, ma anche alle religiose, ordiniamo che se alcuno o alcuna avesse una figlia penitente o altro che vive in penitenza fuori dal convento, il padre e la madre saranno tenuti in vita a darle tutto quanto necessario, dopo la morte, saranno tenuti a provvedere al suo sostentamento; tuttavia dopo la morte della religiosa, ciò che il padre o la madre le abbiano lasciato, andrà ai fratelli maschi di tale religiosa o ai loro eredi, e se non avesse fratelli maschi, andrà alle sorelle o ai loro eredi. Ed essi saranno tenuti a dare per l’anima di lei fino alla quarta parte del valore di tali beni che il padre o la madre abbiano lasciato. Se invero non avesse un fratello maschio o una sorella, detta penitente o religiosa farà ciò che vorrà di ciò che il padre o la madre le abbiano lasciato.

66. Dono del padre al figlio che va in convento. Se uno tra più figli volesse andare in convento con il consenso del padre, il padre potrà dargli ciò che vorrà, tuttavia, ciò che gli avrà dato, sia compreso nella parte che gli compete o gli residua, e ciò che il padre avrà promesso in meno, sarà fermo e rato.

67. Se uno di più fratelli vanno in convento. Più fratelli maggiorenni senza padre e madre, se uno o più volessero andare in convento, vogliamo che abbiano la potestà di prendere la parte che è di loro pertinenza o che residua. Se tuttavia coloro che intendono andare in convento fossero minorenni, gli altri fratelli non saranno tenuti a darla. E se accadesse che uscissero dal convento prima della maggiore età o dopo, entro l’anno avranno integralmente la loro parte. Ciò parimenti statuiamo per chi entrerà in convento maggiorenne, se uscirà entro l’anno, ossia avrà integra la sua parte.

68. Dono del padre al figlio chierico. Al figlio chierico, quando sarà presentato dal signor arcivescovo, il padre e la madre avranno la potestà di donare o promettere in dono dei loro beni immobili da cinquanta iperperi in più secondo le loro possibilità sulla sua parte, che a lui toccherà dei beni paterni; dei quali dovrà avere quanto ciascuno degli altri fratelli. Tuttavia il dono che il padre o la madre gli avranno promesso, non potrà riceverlo se non dopo la morte del padre o della madre.

69. Se uno tra più fratelli volesse diventare chierico. Se ci fossero più fratelli senza padre né madre, e alcuno di loro volesse diventare chierico, sarà sufficiente che riceva la sua parte, ossia soltanto quanto avrà uno degli altri fratelli e oltre a ciò non potrà chiedere nulla ai suoi fratelli.

70. Genero al posto dei figli
. Se intervenisse alcuno in casa del suocero o della suocera al posto dei figli con documento pubblico, senza il quale non sarà valido, e morisse senza erede, sua moglie, salva la consuetudine di suo padre e di sua madre, bene si potrà di nuovo sposare e quando vorrà, sia al posto dei figli sia quando fosse senza eredi. Ma se la moglie premorisse al marito, il marito possieda tutti i beni che abbia posseduto la moglie in vita al posto dei figli mentre possiederà il letto. E se morisse viventi il suocero e la suocera, nei confronti di tutti coloro che abbia portato con sé in casa del suocero e della suocera, farà testamento e ordinerà a sua volontà; tuttavia sulle cose del suocero e della suocera non avrà alcuna potestà, ma il suocero e la suocera avranno la potestà di disporre di essi a loro volontà. Se invero il suocero e la suocera premorissero, il suocero e la suocera potranno lasciare la quarta parte dei loro beni per la loro anima, e le residue tre parti al figlio affiliato a loro volontà per la sua anima, della moglie, del suocero e della suocera, alla chiesa, ai luoghi religiosi e ai poveri estranei. Se tuttavia i suoi consanguinei abbiano dato qualcosa dei beni comuni, la donazione non si disporrà, se non darà qualcosa il consanguineo di sua moglie. Ma se morta la figlia, il suocero dell’affiliato, sua moglie e il genero affiliato premorissero, e il genero morisse vivente la suocera, potrà per i beni che furono del suocero fare testamento e ordinare a sua volontà, ma tuttavia, quando la suocera volesse possedere il letto del marito, possiederà anche i beni di lui, e dopo la morte di lui sia data esecuzione al testamento del genero. Lo stesso premorta la suocera con il suocero in vita. Ma se accadesse che il genero affiliato avesse eredi con sua moglie, di alcuno dei beni che ebbe con la moglie al posto dei figli potrà disporre ma li possiederà con gli eredi, finché vorrà possedere il letto del marito defunto. Se tuttavia volesse prendere un altro marito, i beni verranno divisi a metà, dei quali la metà porterà con sé la donna all’altro marito, l’altra metà andrà agli eredi che avrà avuto col marito affiliato. Se invero la moglie premorisse e sopravvivessero gli eredi e il marito, finché il marito possiederà il letto della moglie, possiederà anche i beni con gli eredi sopraddetti. E se volesse prendere un’altra moglie, tutti i beni che fossero stati del suocero e della suocera e dalla moglie affiliata defunta, e nessuno dal padre avrà vitto e abiti e parte di tali beni, secondo quanto scritto, come gli altri figli hanno dai loro padri. Per il debito tuttavia che il marito, sia prima che la moglie l’abbia ricevuto che dopo, avrà fatto, non potranno pignorare o vendere i beni di lui, a meno che la moglie fosse scoperta fideiussore del debito con documento notarile. Il marito non potrà neanche vendere, donare, pignorare, né alienare i beni di lei, a meno che la moglie non fosse consenziente con documento notarile.

71. Potestà del padre sui figli illegittimi. Chi ha un figlio o una figlia illegittimi potrà dopo la sua morte assegnare e lasciare loro una piccola quantità dei suoi beni secondo le sue possibilità. E anche in vista di farla sposare con un uomo uguale a lui; e dopo la morte del padre, coloro che possiedono i suoi beni, saranno tenuti a farla sposare secondo gli ordini del padre.

72. Figli illegittimi. Se invero i figli illegittimi fossero di una donna non sposata meretrice o malefica o ruffiana, sia il padre che i suoi figli legittimi avranno la potestà di castigarli e percuoterli, escluderli e anche venderli fuori dalla città. E se il figlio illegittimo fosse maschio e ladro o avesse un vizio, il padre e i figli legittimi per volontà del padre lo percuoteranno e castigheranno, e concediamo la potestà di percuoterli e castigarli anche alla moglie del padre sia maschi che femmine.

73. Potestà dei parenti sul figlio e sulla figlia. Il padre avrà la potestà di percuotere e castigare il figlio e la figlia senza pena. Il fratello anche i fratelli e le sorelle, la sorella anche la sorella e il fratello, lo zio e la zia, il fratello e la sorella ossia il padre e la madre, il nonno e la nonne i nipoti e le nipoti avranno simile potestà.

74. Costituzione dei commissari del testamento. La moglie o il marito quando staranno per morire, avranno la potestà di lasciare e ordinare ai commissari al testamento a loro volontà su ciò che a loro appartiene. I commissari al testamento saranno tenuti a fare ed eseguire di tali beni, secondo ciò che il marito o la moglie avranno stabilito e ordinato. E se alcuno prossimo al defunto o alla defunta fino al quarto grado domandasse spiegazioni ai commissari al testamento, volendo sapere se i beni del defunto vengono dati secondo gli ordini del defunto, i commissari al testamento saranno tenuti su di essi a dare risposta al prossimo congiunto. Il prossimo congiunto, se trova che i beni non siano stati dati secondo le disposizioni del defunto, potrà adire la Curia spirituale. La Curia su istanza del prossimo congiunto obbligherà i commissari al testamento a portare ad effetto l’ordine del defunto.

75. Potestà dei commissari al testamento. Con il presente statuto ordiniamo, che se un uomo che sta per morire domandasse i commissari al testamento, e mettesse nelle mani e nella potestà loro i beni che gli spettano o gli appartengono di diritto, nessuno dei suoi prossimi congiunti o eredi potrà contraddire i commissari al testamento, affinché non portino ad esecuzione le disposizioni del defunto.

76. Commissari al testamento di coloro che lasciano eredi minorenni. I commissari al testamento chiesti da chi non avesse eredi maggiorenni, richiesti o citati avanti le Curie in causa per detti eredi, non saranno tenuti a rispondere finché alcuni di tali eredi non divengano maggiorenni ossia il maschio a quattordici anni, la femmina a dodici. Tali eredi non saranno tenuti a rispondere ad alcuno se non quello o quelli divenuti maggiorenni. Allora infatti i commissari al testamento per essi ed essi stessi, maggiorenni e minorenni, saranno tenuti a rispondere a tutti. Se invero i commissari al testamento rispondessero per i minorenni contro la forma di questo Statuto, e ne venisse un danno, i commissari al testamento saranno tenuti a risarcire di tutto il danno detti minorenni se ciò essi chiederanno alla maggiore età.

77. Vedova con figli minorenni. Se una donna rimanesse vedova con figli minorenni, e per tali eredi sia citata in causa, sarà tenuta a replicare per essi su tutto. Se invero la donna prendesse un secondo marito, abbia luogo quanto detto sopra, ossia che quando uno di essi divenisse maggiorenne tutti, sia maggiorenni che minorenni saranno tenuti a replicare a tutti.

78. Patti fra sorelle maggiorenni. Due o più sorelle maggiorenni, ciò che tra loro avessero pattuito, che una di loro si sposasse e l’altra entrasse in convento, sia rato e fermo.

79. Divisione del patrimonio tra fratelli e assegnazione dopo la divisione e anche tra sorelle. Se i fratelli volessero dividere il patrimonio, il più giovane, ossia il fratello minore, sia chierico che laico, sarà tenuto a dividere casa, casette, botteghe, forni sia di legno che di pietra, terreni vicino alla città, orti e mulini come vorranno. Fatta la divisione, il fratello maggiore per primo riceverà la sua parte, e dopo di lui il secondo dal maggiore, e così gli altri successivamente secondo l’ordine di nascita, cioè l’ultima parte rimarrà al fratello minore. E se alcuni di essi volessero aggiungere agli altri fratelli denaro o qualcosa della loro parte, lo potranno fare solo col consenso degli altri fratelli. Tuttavia fatta la divisione, chi volesse ricevere la sua parte, avrà un termine di otto giorni per avere un consiglio sulla parte da ricevere, trascorso il quale riceverà la sua parte. Se al tempo delle divisione egli e altri fratelli abitassero in casa o in altro immobile da dividere, e chi abbia diviso, gli abbia detto di uscire dalla casa o dall’altro immobile, sarà tenuto a uscire senza condizioni. Tuttavia il fratello maggiore, sia chierico sia laico, dividerà le vigne e le terre coltivate a frumento con tutte le condizioni soprascritte nel modo e nella forma prescritta; tuttavia, il fratello minore riceverà la sua parte di terra e vigna, e dopo di lui il secondo dal minore, e così tutti gli altri, dal minore al maggiore. Se invero le case che i fratelli devono dividere siano mobili ossia: arredi della casa  e altri mobili, allora il fratello mediano o i fratelli mediani divideranno tali arredi della casa e altri mobili. E allora il fratello maggiore prima riceverà la sua parte e dopo di lui tutti gli altri secondo l’ordine di nascita, osservato in tutto il sopraddetto modo o forma, e l’ultima parte rimarrà a chi avrà operato la divisione; se fossero due a dividere, il maggiore di essi riceverà per primo la sua parte. Vogliamo anche che chi avrà diviso, mostri e assegni le parti divise a tutti coloro che devono ricevere una parte, sia delle vigne che delle terre, le quali assegnate e mostrate, chi per primo dovrà ricevere, avrà un termine, come detto sopra, e dopo di lui tutti gli altri, e ciascuno riceverà la sua parte. Se invero saranno solo due i fratelli che si devono dividere i beni tra loro, il fratello minore, che deciderà la cosa, dividerà anche gli arredi della casa, le navi e le barche; e il maggiore che dividerà le vigne, dividerà gli arredi delle vigne, gli animali, i denari e il personale di servizio. Se le sorelle che non hanno fratelli volessero dividere il patrimonio, osserveranno tra loro l’ordine e il modo che è stabilito sopra per i fratelli che dividono.

80. Parte dei beni intestati va alla chiesa di San Biagio in Piazza. Poiché la quarta parte dei beni di coloro che muoiono senza testamento non può essere meglio dispensata che nel modo infrascritto, dal Consiglio Maggiore e Generale e con la lode del popolo al suono delle campane riunito, come al solito, fu deciso e confermato, che la quarta parte di tutti i beni dei defunti senza testamento per il passato e il futuro fino a dieci anni, dovrà essere versata alla fabbrica della chiesa di San Biagio in Piazza. I procuratori di detta chiesa possono chiederla così come prima poteva chiederla il signor Conte con il minor Consiglio; considerando che detta quarta parte degli intestati non potrà essere versata per la loro anima. E se prima di dieci anni detta chiesa fosse completata, tale quarta parte degli intestati ritornerà a detto signor Conte e al Minor Consiglio per essere dispensata come prima.


Termina il libro quarto, inizia il libro quinto.

(traduzione di Monica Zamparutti Caracci)
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