Diritto Raguseo

Note al libro Terzo e sua traduzione.


Ragusa fu occupata da Venezia in occasione della c.d. IV crociata con cui venne disfatto l’Impero Romano – Bizantino; in andata della sciagurata crociera i Franchi, per cominciare a regolare i propri debiti in laguna, avevano consegnato a Venezia anche Zara.
Non si deve scrivere qui delle sconvolgenti conseguenze politiche di quella spedizione vergognosa, conseguenze che, a bene guardare, paghiamo ancora oggi; si vuole solo ripetere come lo statuto ragugino è stato redatto durante la sovranità veneziana rilevando anche sul processo.
Da ripetere, altresì, che Ragusa, come la Dalmazia, appartenesse al territorio di Costantinopoli e, ragionevolmente, abbia poco o nulla risentito, nel proprio ordinamento, dell’influenza delle consuetudini germaniche, componente anche processuale nell’ “altra” Europa e nell’ “altro” Impero, di “un sistema nuovo, scrive Conte, nato dal fortunato incontro tra le solite tre componenti romana, germanica e canonica” (E. Conte, Diritto comune, Bologna, 2009, 86).
Semmai, sarebbero da ricercare a Ragusa influenze e istituti slavi di cui qualcosa si è detto altrove in materia di colonìa e scioglimento di comunioni.

***

Premesso ciò, la cosa migliore pare riprodurre una pagina assolutamente illuminante di un manuale dedicato al diritto veneto (che, evidentemente, per i motivi storici ricordati, è riscritto a Ragusa, seppure con bene maggiore organicità).
“Dall’analisi condotta… non può essere sfuggita la costante e rigorosa esclusione del valore normativo del diritto comune. Ed, in effetti, il mancato ricorso a quello che per lunghi secoli venne considerato in tutta l’europa continentale il diritto suppletivo per antonomasia è uno dei dati più caratteristici e senza dubbio il più appariscente dell’intero ordinamento veneziano; ritenendo sempre possibile il reperimento della norma al suo interno esso si reputava in certo senso autosufficiente e non eterointegrabile. Né può essere passato sotto silenzio l'intimo nesso tra questa precisa opzione operata da Venezia con tenace coerenza e l'ampiezza dell'arbitrio giudiziale: dopo che il ricorso allo ius scriptum et costitutum, all’analogia e alla consuetudine non aveva consentito la soluzione del caso concreto non poteva che affidarsi alla bona consciencia del giudice la funzione di norma di chiusura di quell’ordinamento che non prevedeva (né permetteva) di rivolgersi altrove.
Il netto e assoluto rifiuto da parte di Venezia dello ius commune come fonte di diritto ecc…”
(G. Zordan, L’ordinamento giuridico veneziano, Padova, 2005, 175).
E basterà leggere anche il (seguente) libro di Ragusa per ricevere conferma alle osservazioni tanto profonde ed esposte con esemplare chiarezza, per farsi convinti.

***

La materia processuale nel XIII secolo a Ragusa pare trattata per scritto soltanto nella parte civilistica e quasi esclusivamente per i termini a comparire, la ricusazione e, diciamo così, la competenza territoriale per i processi tra cittadini e stranieri; dove l’insistenza sulla minuta regolamentazione dei termini a comparire va spiegata, pare, con la principale attività economica ragusea che comportava continui viaggi, per mare e per terra, di molti componenti maschi adulti della piccola comunità rappresentanti anche degli interessi delle donne e dei figli, non soltanto minori: erano previsti, infatti, rinvii anche per i parenti i quali volessero attendere il ritorno del padre, del figlio o del fratello (ancora in comunione); esigenze tipiche, insomma, di una società mercantile.
E proprio tale ultima caratteristica spiega anche la complessità delle norme sulla composizione della curia giudicante, sulla ricusazione e sull’esplicita previsione della possibilità di ricorrere ad arbitri.
A Ragusa, infatti, erano bene conosciuti gli usi, i contratti, gli istituti della nuova lex mercatoria (nel libro settimo cfr.) per cui è facile immaginare come in buona parte delle liti, ci si rivolgesse alla giustizia speciale della corporazione.
I più rilevanti passaggi del processo sono lasciati quindi alla consuetudine, cui si fa riferimento ossessivo, considerato che una società prevalentemente mercantile ormai si rivolgeva alla giurisdizione speciale e che era da escludere ogni riferimento al diritto comune, alla “griglia” delle actiones romanistiche applicata “nelle corti laiche ed ecclesiastiche” (Conte) non venete; né deve trascurarsi il giuramento del Giudice di Ragusa (libro II, cap. 4) ancora a conferma dello Zordan: “iudicabo sine fraude, secundum consuetudinem civitatis Ragusii si sciero et sincerus fuero; et si nesciero consuetudinem, iudicabo sine fraude et malo ingenio, secundum meam bonam conscienciam”.
L’odierna lettura del libro di Ragusa potrà trasmettere la convinzione che il processo penale sia quasi del tutto trascurato; piuttosto si dovrà immaginare come il compilatore veneto abbia inteso regolare la materia processuale parendogli rilevante prevedere le astratte fattispecie di maleficia e le loro sanzioni (libro VI, appunto) mentre le regole processuali rimanevano quelle del libro.
Norme specificamente di diritto processuale penale ne ritroviamo (e assai rilevante, nel cap. 33 di questo libro III) per cui nei reati con previsione di pena afflittiva corporale (omicidio, furto commesso da donna, maleficium herbarie, falso documentale) “unus testis non valet, quia: vox unius, vox nullius”! e altrove, nel libro VI: al cap. 4 su termini speciali di comparizione per gli omicidi; al cap. 21 con previsione di discrezionalità a giudicare reati commessi da infraquattordicenni; al cap. 32 a regolare la contumacia super maleficiis (art. 29 della versione c.d. standard del 1904); al cap. 70 (versione conservata dal Senato italiano) in tema di grazia.

***

Brevi note su quello che appare un preciso istituto processuale (libro III, cap. 12) “De illis qui se iactant in terram et nolunt respondere” che pare trattarsi di una confessione di insolvenza, gradita dall’ordinamento perché risparmia attività cognitiva alla Curia e all’attore medesimo; l’articolo prevede l’immissione in possesso (singolare, per la liquidazione concorsuale si attenderà la legge del fallimento del XVI sec.) e, nella norma medesima, il ritorno in bonis con relative conseguenze.

***

Spalato si trova a duecento chilometri soltanto a nord di Ragusa; se ne vuole fare cenno perché, pur avendo condiviso con Ragusa la storia dalmata, come libero comune chiama a Podestà Percevallo di Giovanni da Fermo ”fondatore di quella compilazione di leggi sistemate e ordinate per materia, divise in sei libri” (B. Dudan) nucleo principale del c.d. statutum vetus del 1312.
E lì, già a una lettura superficiale del testo, a parte “l’ordine sistematico” che pare assai superiore a Ragusa soprattutto nella straordinaria trattazione del marittimo - commerciale e del penale – troviamo conferma a quanto scritto negli autori citati riguardo il diritto comune, assente a Ragusa recepito a Spalato, con presenza di actiones civilistiche e autonomia della procedura penale.
Percevallo, come tutti i podestà che si succederanno fino la 1420, quando Spalato entra in sovranità veneta, è di formazione bolognese, peritum in iura canonico et civili; e ben evidenzia Cvtanic ciò che qui si vuole dire del contributo del diritto comune o, come scrive, del “diritto romano adattato alle nuove circostanze” a Spalato: “Nel diritto procedurale civile si constata la libera disposizione delle parti. Si procede dunque secondo il principio ne ultra petitum. Come prove si usano gli istrumenti notarili, le dichiarazioni dei testimoni, la confessione, ecc… Per il rito di secondo grado è competente la Curia comunale (come per quello di prima istanza), solo che deve essere quella successivamente eletta. In casi straordinari si può appellare presso i collegi universitari di Bologna, Padova o Perugia, il che ci dimostra ancora una volta quanta importanza si dia alla ripresa del diritto romano”, ricordando altresì, la costante presenza a Spalato di notai marchigiani e per concludere come “il diritto di Spalato si fonda dunque in primo luogo sul diritto romano”. (Antun Cvtanic’, Le Marche e l’Adriatico orientale: economia, società, cultura del XIII secolo al primo ottocento, sta in Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per Le Marche, Ancona, 1978, pagg. 26,27,31).
Cristiano Caracci


LIBRO TERZO

1. Ordine dei giudizi e termini giudiziali. Affinché si sopiscano le liti  e i dubbi sullo ordine dei giudizi, statuiamo che se un Raguseo vuole avere ragione nei confronti di un altro Raguseo,  il primo venga dal signor conte o da chi fosse in suo luogo, da cui abbia ricevuto il mandato, affinché ordini a colui che si intende convenire, di comparire in una certa data e a una certa ora avanti a lui. Costui, dopo essere comparso avanti il conte, o a chi fosse in suo luogo, potrà se lo vorrà domandare un rinvio di otto giorni. Trascorso detto termine, dovrà nuovamente comparire e chiedere un avvocato a sua scelta, che replicherà per lui secondo la consuetudine della città; se tale avvocato fosse assente da Ragusa, il signor conte o chi fosse in suo luogo, con la sua Curia provvederà a concedere un termine congruo, come gli sembrerà meglio, entro il quale possa tornare a Ragusa. Ciò abbia luogo, a meno che non vi sia questione di un debito che alcuno abbia contratto volendo partire per un viaggio, e ritornando dal primo viaggio su di esso sia stato convenuto avanti la Curia, allora  il rinvio per replicare non potrà essere superiore a tre giorni, entro i quali non potrà uscire dalla città. Ma se entro detto termine il predetto avvocato verrà chiamato in causa, abbia l’ altro termine di otto giorni, trascorsi i quali potrà se lo vorrà, ricusare la Curia del signor conte. E allora entrambe le parti dovranno scegliere giudici estranei alla Curia a loro volontà, così che la parte che ricusò la Curia del signor conte, per prima scelga e nomini i suoi giudici, e se i giudici scelti piaceranno all’ altra parte, la causa si svolga avanti a essi. Se tuttavia non piaceranno alla parte attrice, la stessa parte attrice potrà scegliere altri giudici, e se piaceranno alla parte convenuta, detta causa si svolgerà avanti ad essi; ma se detti giudici non piaceranno all’ altra parte, l’ altra parte nominerà altri giudici finché concorderanno; se non si potranno accordare, la parte convenuta sarà  tenuta a tornare alla Curia del signor conte, e avanti ad esso e ai suoi giudici rispondere o gettarsi a terra, e la parte convenuta è tenuta a ricomparire nel termine che il signor conte e i suoi giudici ordineranno.

Seconda parte n.1
Nell’anno del Signore 1387, il 13 maggio,. Noi Giovanni di Gredo, rettore di Ragusa, con il nostro Minor e Maggior Consiglio, e con la lode del popolo in pubblica udienza come al solito riunita, ritenendo che la ricusazione del giudici e i rinvii sono occasione per allungare i tempi di giustizia; volendo anche ovviare alle malizie di coloro che vogliono ritardare i diritti degli altri e per fare più celermente giustizia, statuiamo e ordiniamo che il signor rettore con un giudice giurato della Curia potrà validamente ascoltare, esaminare e disporre tutte le procedure che è necessario fare in causa, e anche definire e giudicare con sentenza, affinché il signor rettore con la Curia possa fare ciò, in tutte le questioni e le cause da ora in poi da decidere, ossia da iperperi dieci in giù, soltanto nelle cause e questioni civili, e ciò quando sembrerà al predetto signor rettore. Se invero il signor rettore non si accordasse con l’ opinione di un giudice, allora il signor rettore e il giudice chiameranno e assumeranno tra loro un giudice dei i giudici della Curia, e decideranno la causa a maggioranza. E ciò che sarà giudicato dal signor rettore e un giudice, se saranno concordi nell’opinione o a maggioranza se ci sono due giudici, sia fermo e rato e sarà mandato in esecuzione da dieci iperperi in giù, come detto. Vogliamo anche che nella causa e nelle questioni di tale valore e nelle questioni della predetta quantità di dieci iperperi, nessuna delle parti litiganti possa ricusare il giudice o i giudici, o domandare o ottenere un rinvio o rinvii o termini. Tuttavia se il predetto signor rettore e i giudici o la maggioranza, quando vi siano due giudici, come detto, riterranno di dare un termine o termini alle parti litiganti, secondo il tipo di causa, lo potranno fare, tuttavia il predetto termine non sarà superiore ai termini e rinvii contenuti nello Statuto, nonostante vi siano altri statuti di tale ordine o lo statuto che stabiliscono il contrario.


2. Chi può ricusare i giudici. L’ attore può ricusare un giudice o due se si presenterà il caso; il convenuto uno o due o tre , tuttavia il giudizio avanti il signor conte e ai giudici non ricusati procederà. Se invece fosse ricusato un numero di giudici per cui rimanga il signor conte con solo uno, o non si formi il collegio, le parti potranno scegliere un giudice di comune accordo  avanti il quale saranno giudicate, o ritornare alla Curia se lo vorranno.
Nell’ Anno del Signore 1314, indizione dodicesima, il giorno 15 giugno, al tempo del signor Pietro Zeno, conte di Ragusa, in Maggior Consiglio al suono della campana, come al solito, riunito, fu dichiarato detto statuto sulla ricusazione dei giudici: in materia di dazi o dogana del Comune, o gabelle di Santa Maria o di pesca, o di qualsiasi altro dazio o dogana del Comune, il Comune o qualunque persona non potranno ricusare i giudici.
Corrente l’ anno del Signore 1293, il giorno 18 giugno, dal nobile cavaliere Marino Badoer, conte di Ragusa, e dal Maggior Consiglio riunito al solito al suono della campana, fu interpretato e determinato questo statuto: se il Comune avrà una questione con una persona speciale, sia il Comune che tale persona speciale possono  ricusare i giudici, secondo ciò che possono altri uomini tra loro secondo la forma di detto statuto, si deve intendere che in materie disponibili si farà ciò che piace.  In materia penale , i giudici non possono essere ricusati, secondo l’ antica consuetudine.

 

Nell’ anno 1354, indizione settima, il giorno 2 agosto, in Maggior Consiglio al suono della campana come al solito riunito, con la lode del popolo in pubblica adunanza, fu aggiunto  tale statuto sulla ricusazione dei giudici, per cui chi è convenuto, tanto quanto chi agisce, potrà ricusare i giudici e se un giudice sarà affine o parente di chi lo ricusa o dell’ altra parte, e  non potrà costituire il collegio secondo la forma dello Statuto, ma sarà tra coloro che debbono essere ricusati


3. Giudici scelti tra estranei alla Curia. Statuiamo che se alcuno ricuserà in causa la Curia del signor conte, o avanti ad essa ricuserà altresì giudici estranei, ed entrambe le parti concordino sugli stessi giudici, sia un giudice che più, entrambe le parti concordemente si rivolgeranno ad essi; i quali giudici, se accetteranno la causa, decideranno la data e il luogo ove e quando le parti compariranno avanti a loro; e uditi e compresi le questioni e le domande, i giudici in buona fede e secondo buona coscienza, e tuttavia secondo la consuetudine di Ragusa, pronunceranno sentenza tra di loro. E i giudici non potranno essere rifiutati, dopo averli consentiti né  prima né dopo la sentenza. E se per caso alcuna delle parti ricuserà i giudici, nessuno potrà pronunciare quella sentenza. Ma se per caso alcuno dei giudici o tutti a causa della proibizione di coloro che li abbiano ricusati, o per altra causa non vogliano pronunciare sentenza, il signor conte o chi fosse in suo luogo, con la sua Curia li costringerà col giuramento, e sotto pena certa ingiungerà loro di pronunciare la sentenza. E la sentenza pronunciata sia ferma e rata. I giudici saranno tenuti a pubblicare tale sentenza alla parte vittoriosa entro trenta giorni dalla pronuncia; in difetto, dopo detto termine la sentenza non avrà valore


4. Giudici scelti tra estranei alla Curia obbligati a giudicare. Coloro che per volontà di entrambe le parti siano scelti come giudici, dovranno giudicare tutto ciò che verrà portato avanti a loro con ogni consuetudine che si abbia nella Curia del signor conte. Tuttavia chi li avrà scelti non potrà gettarsi a terra, né uscire dalla città per fare causa, né avere rinvii se non otto giorni.

 

5. Fratelli in causa tra loro. Dei fratelli nati da genitori diversi, se saranno in causa tra di loro, la parte convenuta, potrà ricusare la Curia di Ragusa se lo vorrà, e anche costringere  l’ altra parte al giudizio fuori da Ragusa o a Ragusa al di fuori della Curia del signor conte. Altrettanto valga tra fratelli degli stessi genitori se abbiano compiuto la divisione tra loro.


6. Padri che litigano con i figli.  Il padre o la madre non possono convenire in  giudizio il figlio o la figlia fuori Ragusa, e neanche il figlio o la figlia il padre o la madre; nella Curia del signor conte si applichino tuttavia tra di loro tutte la consuetudini di Ragusa, tanto nei rinvii quanto nel gettarsi a terra, quanto nello scegliere giudici estranei alla Curia e in tutti gli altri casi.

7. Moglie convenuta in giudizio in assenza del marito. Se una moglie viene convenuta in giudizio in assenza del marito da Ragusa, vogliamo che se essa  lo chiederà al signor conte o chi fosse in suo luogo e alla sua Curia, abbia un termine per replicare fino al ritorno di suo marito, che dopo il suo rientro sarà tenuto per essa a replicare secondo la consuetudine della città. Se invero la moglie prima del ritorno di suo marito si costituisse in giudizio, o anche presente il marito a Ragusa senza consenso del marito, il marito stesso potrà far invalidare il giudizio se lo vorrà , e rinnovarlo; e ciò che sia stato fatto dalla moglie si consideri nullo, perché la moglie è soggetta a suo marito.  


8. Figlio convenuto in giudizio in assenza del padre Il figlio che si trova sotto la potestà del padre, convenuto in giudizio avanti il signor conte o a chi fosse in suo luogo e alla sua Curia, in assenza del padre non è tenuto a replicare affatto. Ma se il padre fosse in viaggio, e il figlio chiedesse di attendere il padre, il signor conte o chi fosse in suo luogo con la sua Curia glielo conceda. Tuttavia il padre che compaia per il figlio replicherà a sua volontà secondo l’ uso di Ragusa. Ma se il figlio voglia partire prima del rientro del padre, indichi un rappresentante che replichi insieme al padre; e se non lo voglia ordinare prima del ritorno del padre, non potrà partire. Se tuttavia il padre non fosse Raguseo, ma abitante di un’ altra città, il figlio invece Raguseo, il signor conte con la sua Curia gli darà un termine entro cui il padre possa venire a Ragusa; e il figlio, se lo vorrà,  entro il termine dato potrà partire per recarsi dal padre senza incorrere in alcuna sanzione.

Ciò si applichi tranne nel caso in cui il figlio abbia un negozio o eserciti altra mercatura; allora su tale mercatura è tenuto a rispondere come ogni altro Raguseo.

 

Ciò si applichi tranne nel caso in cui il figlio abbia un negozio; allora su tale mercatura è tenuto a rispondere come ogni altro Raguseo.


9. Vedova convenuta in giudizio. La vedova convenuta in giudizio , se ha il padre, o il figlio o il genero assenti da Ragusa, e chieda che uno di essi la rappresenti, il signor conte, o chi fosse in suo luogo, con la sua Curia darà un termine alla vedova per attendere il predetto rappresentante doppio di quello che darebbe a un uomo di Ragusa. Se verrà entrò detto termine, sarà tenuto a replicare per tale donna secondo la consuetudine di Ragusa.


10. Padre convenuto in giudizio che chiede di attendere il figlio. Il convenuto in giudizio  se ha il figlio in viaggio, e lo nominerà suo rappresentante, il signor conte o chi fosse in suo luogo con la sua Curia, in considerazione del viaggio del figlio, dovrà dare al padre un termine a discrezione per attenderlo, e il padre entro detto termine può partire o mandare in viaggio il figlio senza alcuna sanzione. Si intenda che ciò vale anche tra fratello e fratello, tra suocero e genero e tra genero e suocero.


11. Contumaci. Se il convenuto in giudizio avanti la Curia per tre volte rimane contumace e non compare e ci fosse una questione su diritti immobiliari, vogliamo  che l’ attore sia immesso nel possesso che chiede. Se tuttavia  vi fosse una questione su una quantità di denaro, l’ attore sia immesso nel possesso delle cose del contumace nella misura del debito che domanda. E in entrambi i casi il vicario che lo immette nel possesso abbia un iperpero. E se il contumace compare potrà recuperare il possesso restituendo l’ iperpero e le altre spese all’ attore secondo il capitolo di chi si getta a terra.

 

12. Chi si getta a terra e non vuole rispondere. Diamo licenza al convenuto in giudizio , se decide di gettarsi a terra, di non essere tenuto a replicare gettandosi a terra. Tuttavia il signor conte o chi fosse in suo luogo con la sua Curia ordini al suo vicario affinché ricevuto dall’ attore un iperpero, il quale iperpero sarà del vicario, di immettere nel possesso dei beni di colui che si sia gettato a terra l’ attore secondo il modo infrascritto, ossia: se chi si sia gettato a terra sia stato convenuto in materia di beni stabili o immobili, il vicario porrà l’ attore nel possesso di detti beni. Se sia convenuto per beni mobili, il vicario porrà l’ attore nel possesso dei beni di colui che si sia gettato a terra, assegnandogli soltanto i beni di lui per il valore doppio del richiesto. E se chi si sia gettato a terra domanderà  al signor conte e alla sua Curia il documento il quale attesti che si sia gettato a terra , e nel possesso di cosa l’ attore sia stato immesso, la carta gli sia data senza spese. E quando chi si sia gettato a terra  voglia recuperare i suoi beni, restituisca  all’ attore detto iperpero, ricevuto il quale, l’ attore  sarà tenuto a restituire i suoi beni senza danno e calunnia. E se l’ attore immesso nel possesso della vigna del debitore che si sia gettato a terra abbia fatto delle spese nel primo anno per detta vigna, e prima del tempo della vendemmia l’ abbia restituita al padrone della vigna, come detto, tutte le spese fatte dal creditore, da detto debitore secondo la stima dei probi viri, che all’ uopo per comune volontà siano stati scelti, gli saranno restituite; tuttavia i beni devono essere restituiti come sono. L’ attore non può chiedere nulla per le migliorie se vi sono stati miglioramenti; né chi si sia gettato in terra può chiedere qualcosa  per il deterioramento se vi sono stati peggioramenti, né i frutti né altro. Restituiti i beni, il convenuto è tenuto a rispondere all’ attore se esso lo vorrà; e il debitore non potrà avere un rinvio se non di otto giorni soltanto e non di più, dopo i quali nessuna delle parti potrà ricusare o sottrarsi alla Curia. Se tuttavia l’ attore non vorrà convenire il debitore avanti la Curia, ma vorrà richiedere un’ altra Curia, lo potrà fare; e quando vi sarà un’ altra Curia, potrà convenirlo secondo tutte le consuetudini della città. E il debitore similmente risponderà secondo tutte le consuetudini della città e avrà tutti i rinvii dati agli altri Ragusei. Ma vogliamo che sia seguito tale ordine per i beni del debitore che si sia gettato a terra da assegnare: per primo sia assegnato il denaro o le merci se il debitore li abbia; se non sono sufficienti a soddisfare, vengano assegnati animali; se non sono sufficienti o non vi siano, navi, barche e altri natanti, che  siano sia in parte che in tutto del debitore, siano assegnate al creditore in tutto o in parte. Se non ci fossero o non bastassero per il pagamento, gli siano assegnati gli schiavi del debitore; similmente se non saranno sufficienti, siano assegnate le schiave del debitore. Se tutto ciò non vi sarà o non sarà sufficiente per il pagamento, allora il creditore sia posto nel possesso delle cose immobili secondo la forma prescritta. Ma se il creditore si può soddisfare su una cosa, il creditore non né può chiedere due. Aggiungiamo anche che se il convenuto per un altro debito che si sia gettato in terra non abbia beni mobili o immobili che possono essere assegnati all’ attore, o ne abbia in misura insufficiente, il vicario sarà tenuto ad assegnare la persona di colui che si sia gettato a terra e allora abbiano luogo le cose sopraddette.


13. Convenuto in giudizio che si trovi in viaggio.   Se alcuno sarà convenuto in materia di entega e colleganza e credito avanti alla Curia, e comparendo dica e provi di stare per partire in viaggio, il signor conte con la sua Curia, tenuto conto del viaggio, gli darà un congruo termine per il ritorno. E  se entro detto termine non compaia o non  vi fosse chi replichi per esso, il signor conte porrà il creditore nel possesso dei beni di lui secondo la forma data per coloro che si gettano a terra. Se tuttavia chi abbia ricevuto l’ entega, la colleganza o il credito relativo, abbia ritardato a lungo fuori Ragusa, e colui che gli abbia dato l’ entega, la colleganza o la credenza su ciò di cui ha domandato ragione al signor conte, il signor conte con la sua  Curia, tenuto conto e previsione del luogo in cui il debitore abbia dichiarato di abitare, stabilisca un termine a discrezione, entro il quale se non comparirà , il predetto signor conte con la sua Curia faccia ragione all’ attore secondo la forma predetta per coloro che si gettano a terra.


14. Rinvii del mese di agosto.  Se alcuno convenuto in giudizio chiede un rinvio, e il rinvio cada dal primo agosto in poi, vogliamo che durante la vendemmia fino a San Michele non sia tenuto a replicare. Tuttavia dalla festa di San Michele in poi replicherà al termine, non avrà nuovamente gli usuali rinvii che ha già ottenuto, tranne gli ultimi otto giorni che otterrà, sia che prima li avesse avuti o meno.


15. Chi è in partenza per un viaggio non può partire entro il termine ricevuto. L’ uomo convenuto in giudizio in partenza e non ancora in viaggio, se sta per partire e lo può provare, può chiedere al signor conte e alla sua Curia un termine di otto giorni e ottenerlo, e può partire per detto viaggio entro gli otto giorni senza nessun divieto della Curia. Ma se rimarrà fino all’ ottavo giorno nella città di Ragusa, sarà tenuto senza dubbio a replicare secondo l’ uso della città. Se invero, dopo aver ottenuto il termine voglia partire per il viaggio, non potrà lasciare la città, a meno che non nomini un suo legittimo procuratore che replichi per lui e adempia, se sarà condannato dalla Curia. Tranne che il convenuto possieda beni immobili, del valore del debito, che gli sia richiesto, allora infatti è sufficiente che nomini il procuratore e lo obblighi per i suoi beni.


16. Il convenuto su ciò che spetta per il primo viaggio non ottenga il rinvio.  Se tra il padrone della nave e il mercante, o tra il comandante e il padrone, o tra il padrone e i marinai, o coloro che intraprendono insieme il viaggio, sorga questione pertinente tale viaggio, il convenuto avanti la Curia è tenuto a replicare su tali fatti, e non può ottenere un rinvio.


17. Il convenuto dallo straniero non può uscire da Ragusa.  Se lo straniero, oltre lo Slavo della Slavonia, abbia convenuto in giudizio un Raguseo, vogliamo che il Raguseo non ottenga un rinvio se non soltanto di tre giorni, e non di più, trascorsi i quali, il Raguseo è tenuto a rispondere su tutto. E il Raguseo non potrà uscire dalla città di Ragusa entro detto termine di tre giorni, anche se è pronto per un viaggio in nave o su altra imbarcazione o per terra, finché non risponda e dia ragione  a detto straniero, a meno che non nomini un legittimo procuratore  che replichi per lui e paghi ciò a cui sia stato condannato.


18. Il convenuto su un deposito non ottenga il rinvio. Stabiliamo che il convenuto in giudizio su un deposito non possa ottenere alcun rinvio.


19. Cause tra Ragusei e Dalmati .  Se un Dalmata abbia convenuto in giudizio un Raguseo, e tra il comune della città di cui il Dalmata è cittadino e il Comune di Ragusa per una causa fosse stato ordinato l’ arbitrato, il Raguseo potrà, se lo vuole, attendere tale arbitrato, e non sarà tenuto a replicare avanti il signor conte o a chi fosse in suo luogo, al detto straniero. Tuttavia il detto signor conte stabilisca al Raguseo entro quale termine dovrà recarsi all’ arbitrato sopraddetto, ed entro tale termine il Raguseo non potrà partire in viaggio fuori Ragusa, a meno che non nomini un procuratore che risponda all’ arbitrato verso lo straniero e paghi se fosse condannato. Se invero il predetto arbitrato sia annullato dal signor conte e dal Comune di Ragusa, perché a loro non appare utile, e detto Dalmata avanti il signor conte o a chi fosse in suo luogo, convenisse nuovamente in giudizio detto Raguseo, il Raguseo sarà tenuto a replicare e non potrà chiedere l’ arbitrato.


20. Coloro che chiedono l’ arbitrato. Il Raguseo  che vorrà chiedere l’ arbitrato per qualche diritto nei confronti dello straniero, potrà se vuole mandare all’ arbitrato il suo procuratore, che per esso svolga la domanda e faccia tutto ciò che riguarda l’ arbitrato, come avrebbe fatto se fosse stato presente, tuttavia, ciò si faccia comunicandolo al signor conte.


21. Straniero che abbia ricevuto qualcosa dal Raguseo e sia convenuto per tale motivo. Lo straniero a Ragusa, che abbia ricevuto beni di un Raguseo, se prima di uscire da Ragusa, sia convenuto avanti la Curia relativamente a tali beni dal Raguseo, è tenuto a comparire avanti al signor conte e alla sua Curia, entro un termine di tre giorni soltanto e non di più, se il forestiero l’ abbia richiesto.


22. Straniero che abbia un documento nei confronti di un Raguseo. Se uno straniero abbia convenuto un Raguseo avanti la Curia relativamente a un debito di cui esibisca il documento o i documenti, ad usura o meno, e nei confronti di detto Raguseo appaiano documenti anteriori, cioè formati prima del documento o dei documenti del detto straniero, vogliamo che il documento o i documenti che appaiono formati prima siano giudicati sentenziati e rati, e i beni di tale Raguseo siano assegnati a chi abbia esibito il documento formato per primo. A meno che alcuno partendo per un viaggio abbia mutuato denaro o dato a credito la sua merce, allora infatti, in quel primo viaggio deve essere soddisfatto con i beni mobili, anche se vengono esibiti documenti anteriori, e se ci sono più creditori del primo viaggio, tutti siano pagati concorsualmente e nessuno abbia più dell’ altro.


23. Documenti ad usura o con percentuale da cinque a sei. Se il debitore muore e appare un documento ad usura o con percentuale da cinque a sei all’ anno, dopo la sua morte il documento o i documenti rimarranno validi, sia se alla morte del debitore il debito sia stato escusso o meno.


24. Documento contenente una percentuale superiore al cinque o sei. Se fu formato un documento con una percentuale maggiore del cinque o sei all’ anno entro un certo termine, trascorso tale termine, detta percentuale non correrà né varrà dal termine in avanti se non da cinque a sei all’ anno.


25. Documento senza usura  o percentuale da cinque a sei.  Il creditore che abbia un documento nei confronti del debitore senza usura o senza percentuale da cinque a sei all’ anno, o testimoni senza documento, se alla morte del debitore non escuterà il credito, dopo la morte del debitore non potrà escuterlo ulteriormente. Ma se il documento o i testimoni sono vaghi e privi di valore, a meno che il creditore non fosse a Ragusa  al tempo della morte del debitore, o il debitore sia morto di morte improvvisa o fuori Ragusa, allora il documento o i testimoni rimarranno validi, e il creditore avrà salvi i suoi diritti.


26. Debitore morente cui sia domandato il debito. Se al debitore infermo giacente a letto alcuno chieda il suo debito, e il debitore gli risponda: “ sono pronto a soddisfarti, fà che la Curia venga qui”, se l’ attore non abbia portato la Curia, vogliamo che dopo la morte del debitore il creditore o chi per lui, non possa domandare il debito agli eredi del morto o a coloro che possiedono i beni di lui.


27. Cause tra laici e chierici. Se un chierico fosse in causa con  un laico avanti una curia secolare, sarà tenuto a dare o fare tutto ciò che danno e fanno i laici nella medesima curia quando litigano tra di loro.


28. Coloro che introducono testi falsi. Poiché non solo per iscritto, ma anche per testimoni le parti sono solite provare le loro accuse, stabiliamo che se alcuno introdurrà in causa testi falsi, e si possa provare che li abbia corrotti, chi li avrà introdotti sia condannato per quanto relativo alla domanda per cui erano stati introdotti. E altrettanto sia condannato il teste falso, che se non potrà pagare, sia fustigato e bollato.


29. Testimoni indicati. Statuiamo che la testimonianza non  avrà valore né sarà vincolante se il testimone non sarà indicato da entrambe le parti o almeno da una. Tranne che sul possesso dei beni immobili, ove anche i testimoni non indicati possono testimoniare e la loro dichiarazione avrà valore.


30. Coloro che non possono testimoniare. Con il presente provvedimento stabiliamo che tutti coloro che, per ragioni di consanguineità o affinità, non sono tenuti a testimoniare contro alcuno, non possono testimoniare a suo favore. 


31. Il chierico è ammissibile come testimone. I sacerdoti e i chierici possono testimoniare in tutte le cause come i laici; se sono idonei secondo il parere del signor conte e della sua Curia, la loro testimonianza avrà valore


32. Testimonianza del padre o della madre nei confronti dei figli. Il padre può testimoniare nei confronti del figlio o della figlia della moglie, e la sua testimonianza sarà valida, se è l’unico testimone, tuttavia la madre, quando sia la moglie, non può testimoniare nei confronti del figlio o della figlia.


33. La testimonianza unica non vale. Anticamente nei processi penali valeva l’ unica testimonianza. Quindi noi Marino Badoer, cavaliere, conte di Ragusa, per volontà del Minor e Maggior Consiglio, e con la lode del popolo, statuiamo e ordiniamo, che nei processi penali in cui una persona debba morire o perdere un arto, non varrà l’ unico teste, ma saranno necessari almeno due testi. Salvi altri delitti o malefatte per cui varrà l’ unico teste secondo l’ antica consuetudine. Nelle altre cause invero l’ unico teste non varrà, perché: voce di uno, voce di nessuno.

34. Come devono essere ascoltati i testimoni. Se talora in causa venissero ammessi testimoni, il signor conte, a partire dal primo nome dei testimoni,li faccia chiamare avanti a sé sotto pena certa, dai quali il signor conte o chi fosse in suo luogo con la sua Curia  riceverà il giuramento. E poi li esaminerà privatamente e separatamente, cioè uno dopo l’ altro, li interrogherà sul luogo e sul tempo. Se saranno discordanti, la loro testimonianza non sarà ritenuta vera e valida. Se tuttavia gli stessi testi o altri diranno di non ricordare il luogo o il tempo, la loro testimonianza varrà. Ma se il testimone dica di non ricordare se sia stato indicato come testimone o meno, il signor conte e la sua Curia valuteranno a loro discrezione se varrà o meno la loro testimonianza. E ciò avrà luogo anche avanti la Curia Minore.

35. Pubblicazione dei testimoni. Statuiamo che i testimoni ammessi in causa debbano essere pubblicati prima della sentenza. E se alcuno voglia respingere tali testi, sia ascoltato.

36. Fede da concedere ai testimoni. Affinché il giudice possa sapere se debba credere ai testimoni, vogliamo che il signor conte e la sua Curia a loro discrezione decidano se i testi introdotti siano idonei o meno e se si debba dare fede alla loro testimonianza.

37. La sentenza sia scritta prima di essere pronunciata.  Affinché in nessun modo nascano questioni sulle sentenze, statuiamo che per ogni causa relativa a beni immobili la sentenza sia scritta, dopo essere stata decisa dai giudici, prima di essere pronunciata.

38. Chi deve pagare le spese giudiziali. Chiunque abbia perso la causa paghi le spese giudiziali. Tranne che nei processi penali, ove chi vince paga le spese giudiziali. Vogliamo anche che chi perde la causa, perda le spese secondo quanto ordinato per la Curia Minore.

39. Credito che devono avere i proprietari del vino venduto.  Se tra il proprietario del vino venduto e l’ oste o l’ ostessa nascessero questioni, perché il proprietario dica che l’ oste o l’ ostessa gli abbiamo dato una somma inferiore, il proprietario sia creduto entro l’ anno su tale circostanza, dopo l’ anno invero non sia creduto se non per mezzo dei testimoni.

Nell’ anno del Signore 1378, indizione prima, il giorno 29 luglio, in Maggior Consiglio al suono delle campane riunito come al solito e con la lode del popolo, fu aggiunto che detto statuto sul credito che ha il proprietario o la proprietaria del vino sull’ oste o sull’ ostessa, che quando il proprietario o la proprietaria del vino compaia avanti il signor rettore, e voglia che il suo oste od ostessa siano presi e incarcerati, il signor  rettore è tenuto a far uscire la sua famiglia e farlo o farla prendere, e incarcerarli in carcere o farli mettere nel Castello , come vuole il proprietario o la proprietaria del vino venduto all’ oste o all’ ostessa, giurando su quanto deve ricevere dall’ oste o dall’ ostessa.

40. Credito che deve avere l’ ostessa. Se un’ ostessa dica di avere dato ad alcuno vino a credito, entro trenta giorni dalla vendita di tale vino sia creduta. Se invero colui che abbia ricevuto vino a credito sia fuggito prima di pagare , sia condannato al doppio, e l’ ostessa abbia ciò per cui ha fatto credito e il Comune il resto, e la medesima ostessa sia creduta nel termine sopraddetto.
Nell’ anno del Signore 1332, indizione quindicesima del mese di gennaio, fu dichiarato tale statuto dal Maggior Consiglio, che nessuna ostessa sia creduta su altra persona se non per dodici grossi.

41. Forma dei testamenti. Se alcuno voglia fare testamento, è tenuto a farlo avanti ad almeno due testimoni idonei o commissari testamentari, e il testamento non avrà valore se non interverranno due testimoni. Tuttavia  avrà valore, se interviene il padrino con un altro testimone idoneo. I testimoni o i commissari testamentari entro trenta giorni dalla morte del testatore verranno avanti i giudici giurati e al notaio giurato, e testimonieranno la disposizione  del defunto o della defunta; il notaio avanti ad almeno due giudici giurati, farà testamento della loro testimonianza. Tuttavia nessun commissario testamentario o testimone allontanato dal defunto o dalla defunta, potrà testimoniare. Ma la testimonianza avrà valore e sarà scritta se nell’ interesse degli altri commissari testamentari o di altre persone.

42. Testamenti fatti fuori da Ragusa.Se accadesse che alcun Raguseo morendo fuori da Ragusa abbia fatto testamento, vogliamo che i testimoni o i commissari testamentari che siano stati presenti al testamento, possano e debbano entro un mese dall’ arrivo a Ragusa, venire avanti al signor conte e ai suoi giudici e al notaio giurato e annunciare il predetto testamento. Dopo essere stati esaminati dal signor conte e dal notaio, se ritenuti idonei, il notaio con i giudici saranno tenuti secondo quanto detto da loro a scrivere il testamento e il testamento sarà fermo. Se per caso fosse presente al testamento un solo Raguseo e l’ altro fosse straniero, la testimonianza del forestiero avrà valore come fosse Raguseo. Lo stesso varrà se non fosse presente alcun Raguseo, ma entrambi fossero forestieri, ossia quanto detto da essi avrà valore e sia considerato in luogo dei Ragusei.

43. Creditori di coloro che perdono i loro beni a causa di reati.  Se per qualche reato o offesa che alcuno abbia commesso egli abbia perso tutti i suoi beni mobili e immobili , e appaia che su questi beni alcuno abbia qualche diritto, o  possa provare documentalmente o meno, che tali beni fossero oggetto di obbligazione nei suoi confronti, vogliamo che tale debito sia tutelato e che per tale motivo egli non perda il suo diritto.

44. Convenuti in Curia per un iperpero o meno. Il convenuto per un iperpero o meno non potrà ottenere un rinvio o analoga consuetudine, ma dovrà replicare subito. Altrettanto statuiamo, se il convenuto per cinque iperperi o meno fosse al mercato.

45. Rinvii avanti la seconda Curia.  Se il convenuto avanti la Curia avesse ottenuto il rinvio di otto giorni, di due o quattro mesi secondo l’ antica consuetudine della città, e a seguito di tale rinvio si sia pervenuti ad altra Curia, i termini saranno fermi anche avanti la Curia successiva, e il convenuto non potrà ottenerli di nuovo. Ma se l’ attore entro un mese dalla scadenza dei rinvii, per sua inattività non seguisse il suo diritto e, trascorso il predetto mese lo convocherà in Curia, il convenuto otterrà di nuovo il rinvio né vi osterà quello già ottenuto.

46. Depositi  E se un Raguseo fosse debitore di un altro Raguseo  con documento o meno, e chi deve ricevere tale debito comparisse avanti il signor conte o a chi fosse in suo luogo e la sua Curia di Ragusa, e chiedesse ragione a colui che dice di aver contratto il debito con lui, sia che la domanda sia fatta con ira o con buona volontà il signor conte dovrà convocare la persona a cui è stato richiesto il debito, e se egli negherà il debito, è lecito che egli replichi all’ attore secondo la consuetudine della città , in Curia o fuori dalla Curia in città, e chi replica dovrà ottenere l’ applicazione di tutte le altre consuetudini della città. E se il medesimo confesserà il debito avanti al signor conte e agli altri uomini, che possano testimoniare, e chi debba ricevere il debito abbia voluto dare un deposito al signor conte per ira o buona volontà, allora il signor conte deve provvedere alla sua ira o buona volontà, e anche alla quantità del debito, se fosse grande o piccolo e similmente dovrà provvedere  secondo le possibilità del debitore; e provvedendo il signor conte a tutto ciò e a sua discrezione dovrà dare un termine a colui che deve dare tale debito, dicendogli che entro il termine paghi il debito o si accordi con il suo creditore. E se entro tale termine il debitore non avrà pagato il debito né si sarà accordato con il suo creditore, allora il signor conte farà giustizia a favore di chi deve ricevere il debito, ricevendo il deposito a volontà di chi deve ricevere il debito e dare il deposito e dovrà fare giustizia. E si sappia che il deposito che deve avere il signor conte è su dieci soltanto uno sul capitale, sugli interessi tuttavia nulla dovrà ricevere, e chi deve pagare il debito dovrà pagare anche il deposito. E se chi deve ricevere il debito voglia e chieda ragione di tutti gli interessi, secondo il tenore del suo documento, allora il signor conte dovrà fargli giustizia degli interessi senza deposito, e anche i giudici non devono giudicare di tali interessi. E se il debito fosse tale che il signor conte possa immettere il creditore nei beni mobili del debitore, dovrà dare in pagamento schiavi o schiave, e animali e navi, e avrà la potestà di venderli e pagarsi. E se il debito fosse tale per cui il debitore non potesse pagare il suo creditore con beni mobili , il signor conte dovrà immettere il creditore nella quantità di vigne del debitore che valgano il doppio del debito per capitale e interessi, a volontà del creditore, sulle vigne che vorrà. E anche se il debito fosse tale per cui il creditore non possa pagarsi con le vigne, e il debitore avesse casa o case, il signor conte dovrà immettere il creditore in tali case secondo la forma per le vigne, e il creditore potrà lavorare le vigne o la casa o le case come vorrà. E tutto il guadagno che il creditore avrà dalle vigne o dalle case sarà suo, non computandosi in pagamento. E dal giorno in cui abbia versato il deposito, il suo debito non crescerà degli interessi o ad usura, a meno che la vigna o le vigne fossero lavorate secondo ogni necessità, ed egli fosse posto in tali vigne lavorate dal signor conte al tempo della raccolta e del reddito delle vigne, il creditore dovrà computare il reddito di quel primo anno a suo pagamento. E se il debito fosse di un iperpero o di più, il deposito sarà del signor conte, e il vicario avrà un decimo di tale deposito. E se un Raguseo fosse debitore di un forestiero, e il forestiero potesse provare il suo debito  come vero avanti il signor conte e la sua Curia, il signor conte dovrà prendere il deposito dal forestiero secondo la soprascritta forma su Ragusa. E se fosse necessaria la causa, entrambe le parti dovranno comparire avanti al signor conte e ai suoi giudici  secondo la forma  e la consuetudine previste tra il Raguseo e il forestiero.
E si sappia che se un forestiero fosse immesso per un debito con deposito nella casa  o vigna, o nave , barca, imbarcazione o altro natante, il forestiero potrà impegnarli o venderli a chiunque vorrà,  per il valore del suo debito con il deposito.
E se un forestiero fosse debitore di un Raguseo, il signor conte dovrà fare giustizia al Raguseo, e non dovrà ricevere il deposito da nessuna parte secondo l’ antica consuetudine.
E per tutte le domande per debiti con documento o meno soltanto su cose mobili, il signor conte dovrà  ricevere il deposito su dieci iperperi uno soltanto del capitale, per l’ usura non dovrà avere nulla; e chi deve ricevere il debito dovrà dare al signor conte il pegno per il deposito; e il pegno che vorrà il signor conte secondo il capitale del debito; e il debitore dovrà compensare tale deposito al suo creditore.
E se alcuno abbia dato il deposito per qualcuno per un debito, e tale debito non sia stato trovato vero, o il deposito non sia stato dato secondo l’ ordine o la consuetudine della città di Ragusa quando il debitore fosse pronto a pagare senza deposito, e chi deve ricevere il debito abbia dato il deposito stoltamente e contro l’ ordine, egli stesso dovrà rimborsare e pagare il deposito; e il signor conte non perderà il suo diritto, e il debitore non sarà tenuto per tale deposito.
E se un Raguseo fosse debitore di un altro Raguseo, e chi deve ricevere  il debito volesse avere il suo reddito con il deposito, e il debitore chiedesse grazia  al suo creditore affinché si immettesse nei suoi beni senza deposito, se il creditore ascoltasse la sua preghiera, sarà lecito a sua volontà che si immetta nel possesso senza deposito. E se il creditore pentito volesse avere il suo debito con il deposito, sia lecito averlo con il deposito, e allora il signor conte dovrà avere il deposito. E si sappia che il signor conte non dovrà avere  il deposito per alcuna cosa  se chi deve ricevere il debito non gli abbia dato a pegno una quantità di tale debito, ossia soltanto del capitale, se egli abbiamo fatto giustizia; e se no, non dovrà avere il deposito.
E se il debito fosse per colleganza, e il creditore chiedesse giustizia al signor conte e alla sua Curia, il signor conte con la sua Curia gli dovrà fare giustizia  e dovrà avere il deposito secondo quanto sopra detto per tutto. E se il debitore non avesse mobili o immobili per soddisfare e pagare il debito al suo creditore e abbia distrutto quello che aveva, ossia il denaro del debito in malo modo e per sua colpa, il signor conte  dovrà dare la persona del debitore al creditore del debito, dando il deposito del signor conte al creditore. E se il debitore  secondo il giudizio di Dio e non per sua colpa, e ciò sia accertato, abbia perso ciò che aveva ricevuto dal suo creditore, allora il signor conte non dovrà dare la persona del debitore al creditore.
E se il debito non fosse per colleganza, e il debitore non avesse mobili o immobili per soddisfare e pagare il debito, e il creditore del debito abbia chiesto la persona del debitore, il signor conte senza alcuna condizione dovrà dargli la persona del debitore ricevendo il deposito.
E se alcuno abbia chiesto giustizia avanti il signor conte e la sua Curia per un debito verso un altro Raguseo, e il creditore potesse provare il suo debito come vero, e il debito fosse giudicato da pagare con sentenza del signor conte e dei suoi giudici, per tale domanda, il signor conte deve avere il deposito, se chi ha chiesto giustizia  glielo ha voluto dare.
E se alcuno abbia chiesto a un Raguseo  un bene immobile, ossia la casa o le case, la vigna o le vigne, la terra o le terre e di tutte le cose immobili, e il debitore avanti il signor conte e altri uomini abbia confessato il debito, o sia stato condannato a pagare per giustizia nella presente domanda, chi deve ricevere tale stabile deve dare un iperpero al vicario e non di più; e l’ iperpero sarà del vicario, e il signor conte deve ordinare al vicario che immetta chi ha chiesto tale stabile in qualunque possesso di stabile abbia chiesto.

47. Confessione fatta avanti al signor conte e al vicario. E se alcuno abbia adito il signor conte e il suo vicario per un suo debitore, e se il signor conte abbia fatto comparire avanti a sé il debitore, e lo abbia interrogato in segreto tra sé e il suo vicario sul debito, e non vi fossero altri che potessero fare da testimoni se non il signor conte e il vicario, e il debitore allora abbia confessato il debito, e poi in altro giorno e ora abbia negato tale debito e la prima confessione, la confessione che prima abbia fatto non nuoccia al debitore; e se alla confessione che abbia fatto vi fossero stati altri uomini che possano testimoniare, allora il riconoscimento sarà fermo. E nessuna confessione che fosse fatta in segreto avanti il signor conte e il suo vicario soltanto, da cui provenga un lucro ad alcuno, sia credibile né ferma, se chi l’ abbia fatta, poi l’ abbia negata, e non gli nuoccia; a meno che là vi fossero altri uomini che possano testimoniare , secondo l’ antica consuetudine.

48. Quando il Comune di Ragusa chiede giustizia su qualcosa.  E se il Comune di Ragusa facendo causa abbia un diritto su un Raguseo, se il Raguseo volesse replicare in Piazza avanti alla Curia , sarà lecito che replichi ; e se non volesse rispondere in Piazza e volesse trasferire la Curia in alcun luogo segreto in città, la Curia dovrà andare in quel luogo; e se non volesse rispondere in Piazza né in altro luogo in città e volesse trasferire la Curia fino a Lacroma, la Curia dovrà andare fino a Lacroma a sentire quel Raguseo, e là dovrà terminare la causa, secondo l’ antica consuetudine.

49. Consuetudini tra gli uomini di Zara e di Ragusa. Si noti che se un Raguseo dovesse domandare giustizia nei confronti di uno Zaratino o uno Zaratino  nei confronti di un Raguseo, si sappia che lo Zaratino secondo l’ antica consuetudine  dovrà venire a Ragusa a domandare giustizia nei confronti del Raguseo, e il Raguseo dovrà andare a Zara a domandare giustizia nei confronti dello Zaratino. E se accadesse che vi fosse discordia tra il Comune della città di Ragusa e il Comune della città di Zara, per cui esse volessero disporre un arbitrato comunale e una trattativa dal Comune secondo l’ antica consuetudine, entrambe le parti dovranno comparire a Santa Maria di Lesina nell’ isola di Lesina per la trattativa e l’ arbitrato e qui dovranno giustificarsi avanti i giudici di entrambe le parti; e tanti giudici dovranno essere vincolati dal giuramento da una parte quanto dall’ altra.  E qualunque parte venisse avanti in detto luogo, dovrà aspettare l’ altra che non sia comparsa per otto giorni completi. E la parte che entro detto termine di otto giorni non comparisse in tale luogo, dovrà perdere la causa, salvo impedimento di Dio. E la parte che comparirà in tale luogo, dovrà indicare i testimoni , uomini del luogo, e dovrà essere pagata la causa. Si sappia che l’ arbitrato dovrà svolgersi secondo l’ ordine del capitolo di Chelmo.

50. Consuetudini tra gli uomini di Ragusa e gli uomini di Sebenico, Traù, Almissa e Spalato.  Se un uomo di Ragusa chiedendo giustizia nei confronti di un uomo di Sebenico o di Traù o di Almissa, o di Spalato o di Lesina, o altri di queste città che per sé chiedesse giustizia nei confronti di un Raguseo, si sappia che il Raguseo dovrà andare nella città del suo debitore a chiedere giustizia; e chi dovrà domandare nei confronti di un Raguseo da queste sopraddette città, dovrà venire a Ragusa a chiedere giustizia nei confronti del Raguseo.
E se accadesse che vi fosse discordia tra il Comune della città di Ragusa e il comune di una città tra queste sopraddette, per cui essi volessero fare svolgere un arbitrato comunale e trattative tra comuni secondo l’ antica consuetudine, entrambe le parti dovranno comparire in un luogo chiamato Prevlac di Stagno. E se una parte delle sopraddette avesse un dubbio su una sovranità territoriale, i Ragusei dovranno andare da quella parte a Prevlac in riva al mare. E se i Ragusei avessero un dubbio sulla sovranità in Slavonia, dette parti dovranno venire da questa parte a Prevlac sulla riva. E se si facesse la pace, dovranno trovarsi a metà strada . Tale arbitrato dovrà svolgersi secondo l’ ordine del capitolo su  Chelmo.

51. Consuetudini tra Ragusei e uomini della contea di Chelmo. E se una discordia o un debito o altra malefatta sorgesse tra uomini della contea di Chelmo, e il conte di Ragusa con il Comune di Ragusa e il conte di Chelmo per ciò volessero stabilire un termine per l’ arbitrato, si sappia che entrambe le parti dovranno trovarsi  nel luogo stabilito a Santo Stefano in Malfo di fuori, e là dovranno riunirsi in arbitrato plenario. E dovranno scegliere tanti giudici da una parte quanti dall’ altra che dovranno giurare sul Vangelo di Dio di giudicare tutte le questioni e le cause in buona fede senza frode secondo l’ antica consuetudine. E il signor conte di Ragusa sarà tenuto e dovrà disporre affinché tutti i Ragusei che in allora siano stato trovati  a Ragusa, e fossero convenuti dagli Slavi in arbitrato per avere giustizia, compaiano all’ arbitrato o mandino un rappresentante per fare giustizia in tale arbitrato. E il conte di Chelmo similmente sarà tenuto a che tutti gli uomini di Chelmo che fossero convenuti in giudizio, vengano per fare giustizia in tale arbitrato o mandino loro rappresentanti. E se dai giudici giurati vi fosse un giuramento a un conte o a un suo figlio o figli, sarà lecito per colui che fosse giudicato che faccia giurare uno dei suoi nobili; ed egli quando giurerà dovrà stare vicino a colui per cui deve giurare a lato di lui e dovrà baciargli la bocca. E se il conte di Chelmo dovesse chiedere giustizia nei confronti del conte e del Comune di Ragusa o nei confronti di alcuno di Ragusa, questa dovrà essere la prima causa a essere discussa. E se il conte di Chelmo dovesse domandare giustizia per sé nei confronti del conte o di alcuno di Ragusa, e il conte o il Comune di Ragusa chiedesse giustizia nei confronti del conte o di alcuno di Chelmo, questa dovrà essere la prima causa discussa. E se la prima causa fosse del conte di Chelmo, la seconda dovrà essere del conte e del Comune di Ragusa. E se il conte e il Comune di Ragusa  e il conte di Chelmo  non dovessero chiedere giustizia per sé, altri uomini che fossero lì a chiedere giustizia dovranno gettare i dadi e chi vincesse dovrà essere chiamato per primo, e l’ altra parte per seconda; e così sarà completata ogni causa fino alla fine: da una parte una causa e dall’ altra parte un’ altra causa. E chi perderà la causa con sentenza di tali giudici, da qualunque parte, il suo signore senza indugio dovrà fare giustizia a colui che abbia vinto la causa, a meno che non vi sia reciproco accordo.
E se non  fosse ordinato l’ arbitrato plenario, e alcuno di Chelmo venisse a chiedere giustizia nei confronti di un Raguseo, se il Raguseo volesse replicare e fargli giustizia avanti la Curia di Ragusa in luogo determinato e a un termine certo secondo quanto ordinato per la Curia, e qualunque parte debba essere in tale luogo, la parte dei Ragusei con i giudici di Ragusa che volessero portare e la parte di Slavi con i giudici Slavi che volessero portare, e vi siano tanti giudici da una parte quanti dall’ altra. E qualunque di tali parti non venisse entro il termine stabilito senza impedimento di Dio e della dominazione della terra , avrà torto, e perderà la causa. E se gli Slavi non si accordassero con il Raguseo avanti la Curia di Ragusa , il Raguseo dovrà domandare avanti il signor conte e la sua Curia un certo termine per andare in arbitrato con lo Slavo. E in tale giorno il Raguseo a sua volontà dovrà scegliere il giudice da uno in su, e lo Slavo dovrà fare similmente: i giudici senza giuramento dovranno giudicare la causa o le cause che si faranno.

E se uno Slavo venisse a Ragusa e fosse accusato da un altro Raguseo di un debito o altra malefatta , sarà lecito per il Raguseo portare lo Slavo avanti il signor conte e la sua Curia. E se lo Slavo a sua volontà volesse fare giustizia al Raguseo in causa, il signor conte e la sua Curia dovranno fargli giustizia , e se egli non lo volesse e chiedesse l’ arbitrato, sarà lecito per entrambe le parti ordinare l’ arbitrato a loro volontà  secondo la predetta forma e ordine. E anche se il Raguseo volesse accordarsi con lo Slavo per l’ arbitrato o in altro modo, prima di portarlo avanti il signor conte, lo potrà fare e ciò sarà fermo. E se alcun Raguseo venisse dal signor conte e gli chiedesse le sue lettere, e volesse andare dal conte di Chelmo, il signor conte deve fargli le sue lettere , e il Raguseo con le lettere dovrà andare dal conte di Chelmo,e tale Slavo che dovrà fare giustizia al Raguseo , deve fare causa avanti il conte di Chelmo e fare giustizia al Raguseo, e tale sentenza che fosse pronunciata dal conte di Chelmo sarà ferma. E qualunque parte non venisse all’ arbitrato stabilito, e fosse chiamata e non avesse un giusto impedimento accertato, ossia impedimento di Dio e contrattempo del signore terreno, e fosse giudicata, perderà la causa e avrà torto. E se fosse giudicato per giuramento o giuramenti al Raguseo in arbitrato, lo Slavo non potrà dire al Raguseo:”Voglio che il tale e il tale giurino con te” ; ma il Raguseo dovrà giurare con coloro che gli sono vicini che egli possa avere. E anche se un Raguseo dovesse chiedere giustizia nei confronti di uno Slavo e fosse ordinato un arbitrato plenario, e il Raguseo non volesse andare all’ arbitrato a chiedere giustizia, ciò non pregiudicherà il suo diritto, e potrà rimanere a ragione. E se lo Slavo poi venisse a Ragusa, il Raguseo non potrà vietargli la terra di Ragusa né potrà pignorarlo o farlo pignorare, e neanche togliergli il suo diritto, finché non fosse definita la sua causa per giustizia e per sentenza di legge, a favore di chi non abbia voluto andare a definire in arbitrato.

52. Consuetudini tra Ragusei e uomini della Bosnia. E se alcun Raguseo domandasse giustizia nei confronti di un signore della Bosnia o nei confronti di un altro uomo della Bosnia, il Raguseo con le lettere del conte di Ragusa  dovrà andare dal signore di Bosnia chiedere giustizia, e la sentenza che sarà pronunciata sarà ferma.

E similmente farà il signore di Bosnia per i suoi uomini che chiederanno giustizia nei confronti di un Raguseo, e verranno a Ragusa con le lettere del loro signore avanti al signor conte, e la sentenza  che sarà pronunciata sarà ferma.

53. Consuetudini tra Ragusei e uomini della Rassia. E se una discordia o lamentela insorgesse tra il regno e gli uomini  di Rassia  e la contea e il comune e gli uomini di Ragusa per cui volessero domandare e fare l’ arbitrato, se fosse necessario, si sappia che entrambe le parti dovranno trovarsi per l’ arbitrato a Giuncheto , nel luogo detto Arena vicino alla chiesa di San Trifone o a Cresta vicino alla chiesa di San Michele, se gli Slavi di loro volontà preferissero il luogo di Cresta, e se gli Slavi non volessero il luogo di Cresta, l’ arbitrato si dovrà fare a Giuncheto in detto luogo. E il re di Rassia non sarà tenuto a venire personalmente all’arbitrato tranne che per sua volontà, ma sarà tenuto a mandare un rappresentante e similmente farà il conte di Ragusa. E tale arbitrato dovrà svolgersi secondo l’ ordine e la forma dell’ arbitrato di Chelmo in tutto, sia plenario che arbitrato proprio.

54. Consuetudini tra Ragusei e quelli di GentaE se una discordia o lamentela insorgesse tra il regno e gli uomini di Genta e la contea e il Comune e gli uomini di Ragusa per cui volessero domandare l’arbitrato, se fosse necessario, si sappia che entrambe le parti si dovranno trovare a Malina vicino alla chiesa di Sant’ Ilarione. E tale arbitrato, sia plenario sia proprio, dovrà svolgersi secondo l’ordine e la forma in tutto dell’arbitrato di Chelmo.

55. Consuetudini tra Ragusei e citta della Dalmazia superiore. E se un Raguseo chiedesse giustizia nei confronti di un uomo delle città della Dalmazia superiore o un uomo di tali luoghi chiedesse giustizia nei confronti di un Raguseo, si sappia che il  Raguseo  dovrà andare nella città del suo debitore a domandare la sua giustizia. E chi volesse chiedere giustizia nei confronti di un Raguseo dovrà venire a Ragusa.

56. Consuetudini tra Ragusei e il signore di Slavonia. Qualunque Raguseo che avesse una mediazione  con il re di Rassia nella terra di Rassia,o con il signore di Bosnia in terra di Bosnia,o con il conte di Centa,e la mediazione potesse provarsi come vera, secondo l’ antica consuetudine il Raguseo sarà tenuto ad andare in tale signoria a pagare e compiere la mediazione in vita. E se il Raguseo morisse prima di essere chiamato in giudizio, si sappia che la moglie o il  suo erede,o chi possiede i suoi beni, saranno tenuti a replicare e fare giustizia nella città di Ragusa per il defunto. E se il Raguseo non volesse replicare e fare giustizia avanti la Curia di Ragusa, e chiedesse l’ arbitrato secondo l’ antica consuetudine, entrambe le parti dovranno domandare l’ arbitrato a loro volontà avanti il conte di Ragusa. E se la moglie o gli eredi del defunto, o coloro che possiedono i suoi beni, non possedessero alcunché dei beni del defunto, o volessero rinunciare al possesso, essi non saranno tenuti né dovranno fare giustizia, secondo l’antica consuetudine .

57. Consuetudini tra Ragusei e Slavi.  E se alcuno volesse chiedere giustizia nei confronti di uno Slavo o uno Slavo nei confronti di un Raguseo,e il Raguseo allo Slavo o Slavo al Raguseo abbia detto:” Non voglio replicare se non in arbitrato plenario, e non proprio”, e l’ arbitrato plenario non fosse ordinato dai signori, si sappia che nessuna delle parti dovrà né potrà chiedere l’ arbitrato plenario, ma entrambe domanderanno un piccolo arbitrato a termine certo, e in quell’ arbitrato dovranno definire le loro questioni,secondo l’ antica consuetudine.

58. Chi vince uno schiavo o una schiava in causa. Se un uomo o una donna in arbitrato o in Curia di Ragusa o in altro luogo fuori da Ragusa,abbia vinto uno schiavo o una schiava in causa, si sappia che l’ uomo o la donna avranno il potere di portare a casa loro lo schiavo o la schiava o quello che avranno vinto in causa, senza precetto del signor conte e della Curia di Ragusa e senza dazione al signore, e il signor conte con la sua Curia, secondo l’ antica consuetudine, al contrario non potranno darglielo.

59.
Nell’anno del Signore 1369, settima indizione, il giorno 23 maggio, in Maggior Consiglio al suono della campana come al solito riunito, e con la lode del popolo in pubblica udienza fu statuito e confermato, che quando una persona venisse dal signor rettore di Ragusa con almeno due giudici giurati con un documento determinato che avesse nei confronti del suo debitore o debitori, e chiedesse che detto suo debitore o debitori vengano presi, il signor rettore con detti giudici che vi saranno al tempo, saranno tenuti a mandare il banditore a chiamare in giudizio detto debitore o debitori con la famiglia del rettore, a tale condizione che se detto debitore o debitori non volessero venire in giudizio a replicare al loro creditore, la famiglia del rettore dovrà prenderlo o prenderla e portarli in giudizio; se invero tale debitore o debitori venissero volontariamente al solo richiamo del banditore, detta famiglia nulla dovrà fare. E se il creditore chiedesse fraudolentemente con qualche documento che egli stesso abbia formato per il quale avrà il suo pagamento, sarà tenuto a pagare per sanzione cento ducati d’ oro, la cui pena andrà metà al Comune, e l’ altra metà sarà del debitore o dei debitori, a cui sia stato chiesto il debito sopraddetto. E se detto documento di debito non lo avrà formato l’ attore, ma lo abbia avuto da altri per successione o in altro modo, se detto documento sia stato pagato, l’ attore non sarà tenuto a pagare alcuna pena, ma sarà tenuto a giurare di non avere domandato fraudolentemente detto debito; se tuttavia non volesse giurare o sapesse che il debito che ha domandato fosse stato pagato, dovrà pagare detta pena di cento ducati, come sopra detto, nonostante altro statuto o consuetudine contrari.

60.
Nell’ anno del signore 1372, decima indizione, il giorno 17 di agosto, in Maggior Consiglio riunito al suono della campana come al solito, con la lode del popolo in pubblica udienza, fu statuito e confermato che qualunque Raguseo e chi si dichiara Raguseo, se fosse debitore di alcuno, per tale debito sarà tenuto a replicare in causa a Ragusa,in modo che da ora in poi non potrà chiedere per sé o per altri in nessun modo o ingegno alcuna lettera da alcun signore, la cui forza possa impedire che giustizia sia fatta contro di lui, secondo i nostri ordini Ragusei, sotto pena del pagamento di cento ducati d’oro del Comune di Ragusa per ogni violazione e ogni volta .Per cui se non pagherà subito,sarà incarcerato, e qui tenuto finché pagherà, né sarà ascoltato prima che paghi detta pena. E pagata o non pagata la pena, nessuno sarà tenuto a replicare in causa a Ragusa. E se alcuno avrà portato o fatto portare una lettera da un signore, in ogni caso detta lettera non potrà né dovrà pregiudicare in alcun modo i diritti di esso o di essi, che chiedono giustizia nei confronti di colui o coloro che invocano tali lettere. E se da una lettera in ogni modo il nostro Comune o una persona speciale ne avessero un danno, colui o coloro in cui favore venisse invocata tale lettera, dovranno risarcire tutto il danno con le spese e gli interessi che il Comune o una persona speciale abbiano patito in tale occasione. E per detti danni, spese e interessi sarà data fede al giuramento di coloro che abbiano patito il danno. E se una lettera in ogni modo fosse prodotta al Comune in favore di alcuno, ed egli si scusasse e dichiarasse di non avere colpa per detta lettera in suo favore trasmessa al nostro Comune, se non vi fosse prova contro di lui, il giudizio su ciò rimarrà al Consiglio dei Rogati per discernere e giudicare se fosse colpevole o innocente.

61.
Nell’ anno del Signore 1377, il giorno 15 dicembre, in Maggior Consiglio, riunito come al solito al suono della campana e con la lode del popolo in pubblica udienza, come è d’ uso, fu deciso e confermato che i creditori potranno domandare i loro diritti contro il loro debitore ovunque e qualunque creditore potrà costringere il suo debitore fuori da Ragusa, sia con sentenza pronunciata a Ragusa quanto con qualunque documento notarile che avesse contro di lui, come sembra meglio corrispondere. E se il creditore chiederà e costringerà il suo debitore con documento o sentenza adempiuti e si facesse pagare iniquamente, e si potrà provare con quietanza, dovrà subito restituire a detto debitore ciò che falsamente gli avrà tolto, e altrettanto dovrà pagare una pena, di cui la metà andrà al nostro Comune e l’ altra metà al detto debitore. E se ciò che il creditore avrà esatto al suo debitore fuori da Ragusa con la causa o l’ accordo o volontariamente, ciò non sia di pregiudizio agli altri creditori che dovranno ricevere dal detto debitore. E se il signor rettore con i suoi giudici che vi sono e saranno al tempo, saranno tenuti da parte della nostra Comunità a raccomandare i documenti notarili e le sentenze che saranno portati dai creditori o dai loro procuratori, scrivendo le parole, il modo ipotetico e le richieste in dette raccomandazioni, come meglio e più utilmente parrà loro, affinché i creditori possano ottenere le persone dei loro debitori in carcere e i loro beni.

 

Termina il libro terzo, inizia il quarto.  


(traduzione di Monica Zamparutti Caracci)
Versione Stampabile
formato Acrobat .Pdf
get Adobe Reader