(da "Quaderni Vergeriani", anno II, n.2 - Duino - Budapest, 27ss.)
Per regiam maiestatem Hungarie
Se non è difficile stabilire il dies a quo da cui considerare la normativa ragusea come prodotta, seppure autonomamente, in regime di supremazia magiara, appare assai meno facile rispondere riguardo al dies ad quem.
Infatti, come scrive Adriano Papo, “col trattato [di Zara, n.d.a.] del 18 febbraio 1358 Ragusa si liberò dal dominio veneziano e con quello successivo del 27 maggio 1358 la città dalmata promise fedeltà al re magiaro” [1], mentre, più avanti, leggiamo di come “rimasta sempre più abbandonata a se stessa, nel 1514 Ragusa decise di non pagare più le tasse al re d’Ungheria” [2].
Ma la supremazia magiara sulla costa adriatica aveva ricevuto un colpo mortale già con la guerra ungaro-veneta del 1411-13, vittoriosa per Marco, seppure formalmente conclusa con una tregua quinquennale firmata il 17 aprile nei pressi di Udine [3].
Puntualmente, poi, ripresero le ostilità (1419) quando “la Serenissima rispose alla nuova invasione magiara del Friuli rioccupando Traù e Spalato in Dalmazia…” [4].
Quindi, il capitano del golfo Pietro Loredan, nel maggio 1420, poteva salpare da Venezia per una grande e definitiva crociera di riconquista, “in trionfo fino a Corinto prima di tornare a riferire che tutto l’Adriatico era ancora una volta sotto l’incontestabile controllo veneziano,” avendo incontrato resistenza soltanto a Traù.
D’altra parte, Re Sigismondo aveva affidato direttamente a Ragusa le ambitissime isole di Brazza, Lesina e Curzola, nel 1413; ma la Repubblica già nel 1417 doveva perderle, consegnandole a Venezia.
Si vuole dire, cioè, di come l’autorità di Buda, anche nei confronti di Ragusa, dal 1420 non possa che considerarsi parvenza, benché, ricorda Adriano Papo, “i rapporti di Ragusa con l’Ungheria rimasero amichevoli anche sotto il regno del grande Mattia Corvino” [5] (1458-1490).
Le vicende precedenti al trattato di Zara, avevano visto Ragusa per lunghi anni sotto dominazione veneta (dal 1205) quando da Venezia veniva inviato il Conte a esercitare sovranità ben più cogente di quella che sarebbe stata l’ungherese.
Sotto dominazione veneta, però, a Ragusa, nel 1272, fu “compositus et confirmatus il Liber Statutorum”, la legge fondamentale, destinata a rimanere in vigore, seppure con le riforme, gli aggiornamenti e le integrazioni funzionali allo sviluppo della società, fino all’abrogazione della Repubblica dalmata (1808) [6].
L’evidente robustezza di un simile apparato normativo e l’autorità non certo prepotente dell’Ungheria suggeriscono di come non si potrà notare una cesura tra la legislazione del tempo veneto (1205-1358) e quello ungherese che, convenzionalmente, per i motivi detti, limitiamo al 1420.
D’altra parte, soltanto negli anni successivi del XV secolo, con lo sviluppo della società ragusea in piena indipendenza, prenderà prepotente e pieno sviluppo quel diritto ‘nuovo’, di mercatura (seppure già le prime fondamenta si ritrovino nelle corporazioni di mestiere del XIV secolo) culminato, si potrebbe dire, con l’originale legge fallimentare di metà del ’500.
Dunque, 1385-1420, anni in cui le principali deliberazioni dei Consigli, Maggiore, Minore e Senato, sono contenute prevalentemente nella raccolta denominata Liber Viridis, la cui prima decisione data 28 febbraio 1358 e l’ultima 27 novembre 1460, mentre, intorno al 1420 la lingua latina (ampiamente corrotta) del testo è abbandonata per il volgare italiano [7].
Occorre, però, ricordare come la prima raccolta normativa successiva al Liber Statutorum non sia il Liber Viridis (detto dal colore della rilegatura) bensì il Liber Omnium Reformationum Omniumque Consiliorum che, apparentemente, è stato redatto senza un criterio preciso, neppure cronologico, per cui vi si ritrovano deliberazioni addirittura successive al 1358, data di inizio della raccolta Viridis che, invece, mantiene quasi sempre l’ordine cronologico delle decisioni, poiché, evidentemente, non era più percepita l’esigenza di raccogliere per materia, come brillantemente era stato invece fatto con il Liber Statutorum;il motivo, porterebbe ben lontano dall’argomento che è limitato, invece ad alcune notizie sull’ordinamento giuridico raguseo in periodo ‘magiaro’ [8] .
Può dirsi subito di come, alla lettura del Liber Viridis la presenza ungherese appaia particolarmente discreta, tanto che il Regno o il Re d’Ungheria vengono esplicitamente indicati tre volte, capita 96, 108, 199, seppure l’ultimo per motivi del tutto diversi dai primi due (e cioè soltanto per regolare la nomina dell’ambasciatore); parrebbe, invece che, il richiamo alla superiore autorità fosse una necessaria motivazione nelle delibere riguardanti la sovranità territoriale.
Infatti, il caput 96, datato 23 maggio 1399, intitolato De ordinibus super terris noviter quesitis, tratta, appunto, dell’organizzazione dell’agricoltura, della salina di Stagno, dell’autorità, dell’ordine pubblico e della distribuzione di quei territori, nuove acquisizioni di Ragusa, “confirmatis per regiam maiestatem Hungarie”; mentre con il caput 108, datato 29 ottobre 1403, parrebbe stabilirsi una sorte di demanialità sulle isole di Curzola, Fara e Brazza perché “nullus noster Raguseus […] possit nec presumat impetrare nec recipere pro se […] a domino nostro rege Ungarie […] insulas […]”.
Rettori mai Dogi
Già si è detto di come (annualmente) Venezia inviasse un Conte, seppure i patrizi ragusei si adoperassero a limitarne l’autorità, fino a pretendere di approvarne la nomina.
Conclusosi il dominio veneto, credibilmente il ceto politico raguseo (tutti i maschi adulti appartenenti alle famiglie nobili, componenti il Maggior Consiglio) era prevenuto verso ogni forma ‘dogale’ del vertice del potere, andando piuttosto a scegliere di limitarne al massimo l’autorità.
La nuova figura del Rettore, infatti, pare all’antitesi del Doge veneziano, perché la durata della carica di quello veniva addirittura limitata a un mese, senza possibilità di rielezione (prevista a maggioranza di 2/3 del Maggior Consiglio).
Tuttavia, per evidenti ragioni politiche, il primo articolo del Viridis (28 febbraio 1358, dieci giorni dopo il trattato di Zara che sanciva il ritiro di Venezia dalla Dalmazia) detto primo articolo, disponeva l’elezione di un collegio di tre Rettori, prolungando il loro incarico fino a due mesi (tutto aprile o, probabilmente, tutto maggio poiché l’assunzione degli incarichi non avveniva immediatamente dopo la nomina).
Già a fine anno, comunque, si era tornati alla norma di un Rettore per un mese poiché con il caput 6 del 28 dicembre 1358, Viridis, il Maggior Consiglio cominciava a meglio definire la magistratura de qua, prevedendo l’obbligo del Rettore (al singolare) nel suo mese (ugualmente al singolare) di governo, di redigere la contabilità della Repubblica insieme a ufficiali pubblici revisori, sotto la pena di 50 iperperi.
Il caput 6 appare altresì fondamentale perché, dopo il ricordato primo comma, nel secondo si attribuisce al Rettore l’obbligo di porre in esecuzione le decisioni (anche giurisdizionali) del Maggior Consiglio, comprese le precedenti ineseguite.
Tale obbligo, con il successivo caput 7 del 18 aprile 1359, veniva, altresì, sanzionato di 50 iperperi; mentre la responsabilità contabile era sottolineata col caput 21 del 29 novembre 1361, inibendosi al Rettore la possibilità di maneggiare denaro o altre cose fungibili, se non in concorso col funzionario responsabile (sotto pena di 25 iperperi).
Da segnalare, infine, la curiosità riportata dal Liber Omnium Reformationum, in data 12 gennaio 1387, da cui si apprende di come il Rettore durante il suo alto incarico, ben potesse essere eletto in altri uffici (di Giudice o di Consigliere) ma soltanto fino a settembre dopo la nomina annuale dei responsabili degli uffici; cioè, ai Rettori di ottobre e novembre era inibita altra carica.
I motivi possono parere oggi un poco astrusi, sebbene logicamente funzionali al sistema politico e sociale raguseo.
Infatti, all’epoca, l’anno amministrativo terminava con novembre, mentre la vendemmia e l’annata agraria rappresentavano, ovviamente, fondamentali passaggi della vita economica.
Ciascuno, insomma, al tempo necessario, doveva provvedere ai campi, poi semmai tornare alla politica e partecipare al confronto per la nomina degli ufficiali pubblici senza sospetto che il Rettore potesse favorire o favorirsi.
Sanità e fragilità
La peste e le altre epidemie costituivano certamente il principale motivo della ‘fragilità’ dell’uomo medievale; egli non comprendeva da dove la morte provenisse; sapeva come, durante la vita, avrebbe assistito a una moria cui si poteva solo debolmente resistere e anzi, forse, lui stesso e la sua famiglia sarebbero rimasti uccisi; non ne conosceva la causa, ma aveva notato come la pestilenza camminasse, corresse anche 130 km in un giorno e che i porti erano molto esposti al rischio; altro l’uomo medievale, non sapeva.
Ma era già molto, sufficiente, comunque per decidersi a isolare i malati e i luoghi colpiti.
Nel 1349 la peste ‘del Boccaccio’ era trascorsa a Ragusa, nel suo viaggio di ritorno verso la Crimea, dopo avere colpito Firenze l’anno prima; fu una strage anche in Dalmazia.
Successivamente vennero assunti a Ragusa i provvedimenti di sanità del 27 luglio 1377 e del 5 gennaio 1397 con cui il Maggior Consiglio imponeva, appunto, a coloro che provenissero “de locis pestiferis”,fossero stranieri o cittadini, di raggiungere Ragusa e il suo territorio soltanto dopo la permanenza di un mese a Ragusavecchia (l’antica Epidauro, Civitas Veteri, oggi Cavtat) ovvero sull’isolotto di Murcano, di fronte.
Ugualmente, era fatto divieto ai residenti di avvicinare chi provenisse “de locis pestiferis”, pena l’isolamento nelle dette località, per lo stesso periodo di un mese (che, prima al mondo, l’autorità di Ragusa prolungò a due mesi, quindi limitò a 40 giorni, da cui la parola affermatasi universalmente).
Si provvedeva, altresì, a regolare l’accesso nei luoghi epidemici di chi doveva trasportare alimentari e simili, con sanzione di 50 iperperi per coloro che fossero stati privi della necessaria licenza.
Il sistema delle sanzioni veniva poi mutato con il citato caput 91, prevedendosi dal 1397 di lasciare discrezionalità in materia al Rettore in concorso con il Minor Consiglio.
Tuttavia, come era normale (anche) nell’ordinamento penale raguseo, il mancato pagamento della pena pecuniaria (il cui importo, come si è visto, era divenuto discrezionale) veniva, a sua volta, sanzionato da pena afflittiva, discrezionalmente fustigare, ustionare, (brustulare) fino al taglio di un orecchio.
A scanso di simili conseguenze era specificatamente previsto un sistema di garanzie reali e personali, ma il destino del fidejussore inadempiente all’obbligo di pagare la principale sanzione pecuniaria (di chi, insomma, aveva violato la quarantena) era ancora peggiore; infatti andava bollato a fuoco in volto, more solito, e gettato in carcere fino al pagamento.
Cattolici mai clericali
Data 29 agosto 1409 una particolarissima, severa norma presa dal Maggior Consiglio, 67 contro 18 consiglieri.
Con tale provvedimento, caput 129, Viridis, si disponeva l’assoluta proibizione a che un cittadino raguseo e perfino un semplice abitante potesse essere arcivescovo di Ragusa; la norma appare della massima determinazione e pignoleria, precisando come soggetti passivi dell’inibitoria fossero, come si è già cennato, ragusei, coloro che si ritenessero tali e anche i semplici abitanti occasionali, per sé o per interposta persona; vietandosi altresì ogni attività rivolta alla nomina di uno di quelli alla dignità di arcivescovo di Ragusa, “quod nullus Raguseus […] audeat vel presumat […] modo aliquo vel ingenio […] apparenter vel occulte, directe vel indirecte, procurare, tractare, consulere vel favorem aliquem dare […]”.
La sanzione appare una delle più gravi del tempo, e cioè l’enorme somma di mille ducati d’oro (neppure coniati dalla zecca e quindi da procurarsi altrimenti) con detenzione in carcere duro fino a che detta pena non fosse assolta (presumiamo a vita).
La norma comprendeva per chiunque l’obbligo di denuncia e l’incentivo, frequente nell’ordinamento penale, della consegna al denunciante veritiero di metà della sanzione; nella specie 500 ducati d’oro, una ‘taglia’ capace di convincere chiunque.
Al contrario, provandosi che qualcuno avesse omesso la denuncia del complotto, sarebbe stato sanzionato di 100 iperperi, e obbligo al Rettore per l’esecuzione.
Norma severa, si diceva, perché, tra l’altro, prevedeva la decadenza dall’immunità canonica; nel caso di religiosi ambiziosi alla carica, il maggior Consiglio, discrezionalmente, poteva procedere anche contro quelli.
Il motivo di tale disposizione, ritenuta, evidentemente, della massima importanza considerate le sanzioni, non è sicuro, né il Maggior Consiglio esplicitò alcunché in proposito.
Tuttavia pare logico ritenere che i nobili non intendessero vedere in nessuna maniera limitata la propria autorità da altra concorrente.
Ragusa, infatti, ‘la più cattolica’ delle Repubbliche, organizzata com’era rigorosamente in regime aristocratico, vantava altrettanto tradizione di laicità, come temendo l’ombra del potere canonico.
Altri attribuiscono la motivazione della norma alla posizione geografica della Repubblica, cui, allora, incombevano Stati di fede ortodossa, nonché la trascorsa appartenenza al Governo di Costantinopoli, sicché il Papa considerava prudente riservare a Roma la nomina dell’arcivescovo di San Biagio, la cui Curia comprendeva vasti territori, anche nella Bosnia ortodossa.
Ancora, si può pensare che fosse la stessa Ungheria a preferire e a imporre una limitazione del potere raguseo, negando almeno la possibilità di un arcivescovo del posto.
Liberi da schiavitù
Ma la ‘legge’ certo più significativa resa nel periodo magiaro, particolarmente ad onore di tutti i legislatori di allora, ragusei e ungheresi, è contenuta nel caput 162 bellissimo e commovente anche nella forma letteraria della motivazione raramente presente nella normativa del Viridis; il 27 gennaio 1416, infatti, il Maggior Consiglio, 75 membri su 78, votava “quod nemo servum emat vel vendat”, abolendo, così, la schiavitù e il commercio degli schiavi con navi ragusee, proibendo la partecipazione anche per interposta persona in società dedite a tale commercio “incipiendo a Budua usque Spalatum”, con dure sanzioni detentive e pecuniarie, “videlicet quod humana species facta ad imaginem et similitudinem creatoris nostri”.
La schiavitù era stata regolata almeno parzialmente per scritto fin dal 1272 nel Liber Statutorum in parte sesta, cioè in diritto penale dal caput 42 al 53, e appare credibile come la rilevanza economica della pratica odiosa fosse più nel commercio che nella schiavitù in sé per sé.
Mercanti di terra dalla Balcania portavano al mercato di Ragusa e da là mercanti di mare si occupavano del trasporto verso più ricche destinazioni, né può dimenticarsi come in epoca medievale fonte della riduzione in schiavitù fosse anche il debito, cui l’obbligato provvedeva lavorando a favore del suo creditore o, nei casi più gravi, venendo ceduto.
Inutile suggerire di considerare le date in cui altri paesi occidentali cristiani hanno provveduto.
Il tempo che passa
Concludendo, si può ripetere di come non appaiano importanti cesure tra la normativa ragusea dei tempi ‘veneti’ (1205-1385) e di quelli ‘ungheresi’; successivamente al Liber Statutorum (1272) ben difficilmente, infatti, si sarebbe potuto migliorare, se non rivoluzionando l’ordinamento.
E benché Ragusa sia sempre stata città di commercio, per terra e per mare, mai limitata dalle mura di un’economia curtense, soltanto a metà del ’400 si riconoscono più nitidamente istituti processuali e sostanziali funzionali alla moderna mercatura.
Così, nel periodo che interessa, come in quello precedente, le principali preoccupazioni erano piuttosto rivolte all’agricoltura, in maniera quasi ossessiva al vino, poi al sale; cosicché il legislatore poco innovò dopo il Liber Statutorum, se non per seguire il lento, fisiologico sviluppo della società del tempo, certo un poco arretrata a Ragusa rispetto ai comuni italiani, senza che, prima facie, di tale ritardo la sovranità magiara possa essere chiamata responsabile.
[1] A. Papo, La dedizione di Ragusa alla corona d’Ungheria, in C. Caracci, Né turchi né ebrei ma nobili ragusei, Mariano del Friuli 2004, Prefazione, p. 9.
[2] Ibid., p. 11.
[3] Cfr. G. Nemeth Papo – A. Papo, Pippo Spano. Un eroe antiturco antesignano del Rinascimento, Mariano del Friuli 2006, pp. 152-3.
[4] A. Papo – G. Nemeth Papo, Storia e cultura dell’Ungheria, Soveria Mannelli 2000, p. 180.
[5] Papo, La dedizione di Ragusa cit., p. 11.
[6] Del Liber Statutorum si è utilizzata l’edizione curata da AA.VV. per l’Archivio di Stato, Ragusa, 2002. La traduzione in italiano della parte V (proprietà) e VI (penale) del Liber Statutorum (1272) nella versione di proprietà della biblioteca del Senato italiano, può leggersi in www.nobiliragusei.it, insieme ad altre notizie di storia del diritto raguseo.
[7] Del Liber Viridis si è utilizzata l’edizione curata dall’Accademia Serba delle Scienze, Belgrado 1984.
[8] Del Liber Omnium Reformationum è stata utilizzata l’edizione dell’Accademia Serba delle Scienze, Belgrado 1936.
