Diritto Raguseo

Sulla legge fallimentare di Ragusa (1544)

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1. Sarebbe sufficiente leggere gli scritti di U. Santarelli per convincersi di come il fallimento (diremmo meglio oggi, la procedura di fallimento) abbia preso forma in Italia come diritto di corporazione; tuttavia, si deve pur indicare un’importante letteratura per cui nell’ordinamento giuridico romano, esaurita la cognizione e l’eventuale opposizione, “il debitore di cui persiste l’insolvenza è considerato infame e dichiarato fallito”; dell’esecuzione patrimoniale sui beni di lui (la missio, introdotta alla fine della Repubblica a sostituire la primitiva esecuzione personale) veniva quindi data pubblicità (bonorum proscriptio) cosicché gli altri eventuali creditori potessero concorrere all’incanto e, riuniti in assemblea, ottenere la nomina di un magister bonorum al quale era demandata la liquidazione (1); e chiunque, in effetti, vi riconosce la fisionomia di una moderna procedura di fallimento. Da sempre, tuttavia, sono state evidenziate le differenze; per esempio, ancora nel 1938, in autorevole enciclopedia giuridica, si scriveva di come “al diritto romano era ignoto il tipo di processo fallimentare in senso moderno” (2) o, più tardi, si ribadiva come “il fallimento nelle sue linee caratteristiche sorge nell’epoca intermedia” (3) e poi, finalmente, è stato scritto di “genesi corporativa” (4).
Da considerare subito un’altra discordanza riguardo la qualità del soggetto fallibile, o necessariamente “l’imprenditore” (cioè il mercante), ovvero qualunque persona in palese insolvenza.
Da chi evidenzia la caratteristica di ius proprium della mercatura, per cui vede il fallimento come giustizia di corporazione e rimedio di eccezione (5), ovvero addirittura sottolinea come lo “ius mercatorum esercita il più spietato rigore nei confronti del mercante quando questi cade in stato di insolvenza” (6) a chi, almeno trattando del concordato (o riferendosi all’epoca comunale più antica) scrive, ad esempio, di una “disciplina… che si applica indistintamente a qualsiasi debitore, commerciante e non commerciante”(7).
Molti scrittori comunque concordano nel riferire (per i tempi più antichi, a nostra opinione) come a Venezia “sin dall’inizio il fallimento appare istituto applicabile a chiunque” (8) indicazione qui non casuale per l’analogia degli ordinamenti della Serenissima con quelli ragusei, seppure, sul punto, questi non seguiranno i marciani.
Fermandoci brevemente a Venezia, dove spesso si dovrà tornare, va ricordato lo scritto con cui V. Manzini, molti anni or sono, approfondiva l’argomento (9) basterà leggere l’indice dell’articolo per comprendere l’importanza della trattazione.
E tra le caratteristiche della civiltà giuridica veneta l’excursus di Manzini ricorda di “quando la nozione specifica del fallimento si distaccò da quella di insolvenza in genere (senza peraltro che ne sia stata mai data una definizione più o meno precisa)” e cioè, pare poter dire, si originò lo ius proprium della mercatura e “fu natural cosa che si prendesse a considerare (a Venezia) la diversa condizione del fallito per avversa fortuna, da quella del fallito per colpa o per dolo e che se ne traessero le conseguenze giuridiche”(10).
Ricordate, quindi, le leggi in materia del 1395 e del 1567, Manzini precisa, riguardo il procedimento, come “il rapporto giuridico fallimentare ebbe (a Venezia) carattere processuale in ogni caso, perché in esso interveniva un magistrato investito di giurisdizione” (11) procedimento che aveva la struttura delle peticiones e quaerimoniae presentate da cittadini e forestieri prima ai giudici de petizion, poi (Doge Gradenigo) ai sopraconsoli; chi fossero, proponevano i provvedimenti del caso al Minor Consiglio e quindi loro li ponevano in esecuzione.
E seguendo simili indicazioni, confrontate con la normativa anche anteriore al 1544, pare di poter concludere come anche a Ragusa l’insolvenza fosse comunque compresa in un rapporto processuale, piuttosto che alla privata iniziativa.

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2. Neppure (nel diritto di Evo Medio) si potrebbe rinvenire maggiore omogeneità in materia di esecutorietà, giudiziale ed extragiudiziale, delle sentenze e degli altri titoli; sulla costrizione, privata o pubblica, del debitore e la durata della prigionia e del lavoro coatto; tutte questioni logicamente evolutesi nella diversità dei luoghi, delle circostanze, degli statuti comunali o di corporazione, nella inventiva e fantasia dei giudici e dei notai.
Basterà ricordare come l’Alto Medioevo fosse tornato, per l’evidente influenza barbarica, al primitivo istituto dell’esecuzione sulla persona del debitore mentre, transitando da Longobardi e Franchi, si riscoprirà il diritto giustinianeo e, finalmente, Irnerio, Accursio, i loro allievi, ristabiliranno la responsabilità patrimoniale del debitore trovando nel Digesto anche sofisticate forme di tutela del credito, quale la Pauliana (di cui già tracce nel XII secolo) che poi, adattandosi alle esigenze del fallimento, assumerà assoluto rilievo nella procedura come azione revocatoria fallimentare, sostituendo “alla prova della frode, richiesta dal diritto romano” … “la presunzione di frode” (12).
Costante, tuttavia, nel tardo Medioevo e successivamente, pare il gradimento per ogni sorta di concordato, sia in sede concorsuale, sia quale rinuncia a porzioni consistenti del credito, pur di incassarne una pur minima parte.
A fronte di tanta diversità di approcci, comportamenti e interpretazioni, va, quindi, condivisa quella raccomandazione per cui “sarebbe una fatica vana ricostruire i principali indirizzi di politica legislativa con l’attenzione rivolta soltanto alle formalità di apertura del procedimento fallimentare… E’ certo, comunque, che non era particolarmente sentita l’esigenza di far seguire l’avvio della procedura alla pronuncia di un giudice” (13), mentre il medesimo autore (ci pare a moderazione di altri) riferisce come soltanto “in alcuni statuti corporativi” lo stato di insolvenza “è disciplinato in modo autonomo” (14).

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3. Nella prima metà del ‘500 Ragusa, la piccola Repubblica Marinara all’estremo meridione adriatico orientale, avversaria e “cugina” di Venezia, viveva il suo maggior splendore e un ciclo economico di opulenza di cui, ancora, non pareva scorgersi crisi o conclusione.
L’attività mercantile ragusea si svolgeva, con grande successo, sia per terra nei territori ottomani di Balcania e a Istanbul, sia per mare garantendosi traffici con Ancona, l’Abruzzo, la Puglia, Alessandria (capolinea delle spezie provenienti dal Mar Rosso); ma le carovane e le navi ragusee sapevano spingersi ben più lontano e plazze ragusee, residenze mercantili stabili, si trovavano in Crimea, come in Spagna, Marocco e perfino a Londra; W. Shakespeare, anzi, comincerà il suo “Mercante di Venezia” parlando della maestosità delle navi di Ragusa, piuttosto che di quelle marciane; e in ultimo, e per cronaca, Ragusa saprà ben navigare anche in America.

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4. Per arrivare, poi, all’argomento principale, qualcosa va pur detto della società ragusea e del suo ordinamento giuridico ove si fonderà la legge fallimentare e nel cui ambito la norma si troverà a operare.
Il territorio della Repubblica Marinara di Ragusa, detta da alcuno quasi un piccolo stato italiano preunitario, fin dall’inizio del ‘400 aveva conseguito, isole comprese, un’estensione analoga a quella, per esempio, di Cipro; nella prima metà del ‘500 si contava, per stime quasi unanimi, una popolazione di 75.000/80.000 persone rigidamente divise in tre classi – nobili, cittadini, artigiani – con inibizione di ogni mutazione di status, anche tramite la proibizione di matrimoni misti, prevedendosi l’abbassamento del nobile nel caso di nozze con donna inferiore.
In tale contesto, appare difficile immaginare un nobile impegnarsi nel commercio, vuoi per la naturale agiatezza delle famiglie, vuoi perché tutti i maschi patrizi di maggiore età erano de jure componenti degli organi dello Stato e così destinati per nascita al governo della cosa pubblica cui, infatti, non rinunciavano e anzi vi provvedevano in via del tutto esclusiva.
Gli artigiani, naturalmente proletari, erano marinai, manovali, coltivatori e, insomma, non potevano che essere di servizio del mercante.
Restavano i cittadini tra i quali, tuttavia, era pure reclutata la burocrazia dello Stato; altri si dedicavano alle professioni liberali, a eccezione dell’avvocatura riservata alla nobiltà; alla fine, maschi adulti e di età adatta, et perché comunemente la mercatura vuole intellecti prospicaci, sangue vivo et chore animoso, la qual cosa li homini che passano 50 anni comunente rifredda e more (15), alla fine, uomini dediti al commercio non dovevano essere numerosi, neppure all’apice delle fortune ragusee e dell’incremento demografico (Ragusa tra il ‘600 e il ‘700 vedrà poi dimezzati i suoi abitanti).
Comunque, nel 1544 il legislatore raguseo fu indotto a provvedere una legge organica sul fallimento poiché, evidentemente, nella piccola Repubblica si condivideva quanto B. Stracca avrebbe scritto a Venezia quaranta anni dopo e che, cioè laudandi sunt populi, qui cum videant hodie mercaturam frequentari et decoctorum copiam increbrescere, sibi ius proprium civitatis in decoctoribus constituerint…(16).
Così, il Maggior Consiglio di Ragusa (per ballotas 112 contra 49) il 23 febbraio 1544, deliberava l’Ordo super decoctoribus seu fallitis, premettendo in motivazione, accadendo nel advenir, il che però Dio rimovi, a qualch’uno delli debitori fallire…, così nel Liber Croceus, cap. 261 (17).

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5. Inevitabile dire anche brevemente dell’ordinamento giuridico raguseo come sviluppatosi dal Medio Evo alla metà del ‘500, insieme a una brevissima cronologia.
Al collasso del mondo antico, Ragusa, che sicuramente esprimeva le caratteristiche di un municipium romano (popolata da cittadini fuggitivi da due città romane della costa), Ragusa si trovava attribuita all’Impero d’Oriente; dopo alterne vicende, in cui tra il X e XI secolo d.C. conosce l’alleanza e la cultura normanna, la città, con Zara e Costantinopoli, cadeva in dominio dei Veneziani (1205) sostituiti, nel 1358, dagli Ungheresi i quali eserciteranno un’autorità effettiva fino ai primi anni del ‘400, quando Ragusa guadagnò e mantenne la propria indipendenza.
Allora, il territorio statuale aveva raggiunto confini da poter dire praticamente definitivi (fino al 1808) e, particolarmente, si era formato un solido ordinamento giuridico.
Nel 1272, quindi in dominazione veneta, era stata pubblicata la legge fondamentale della Repubblica, sotto la forma di “statuto” e denominata Liber Statutorum (18).
Giusto trenta anni prima, a Venezia, J. Tiepolo aveva promulgato, in materia civile, lo statutum novum che, diviso in cinque libri (ma nel 1346 fu aggiunto un sesto) “rimase in vigore nella sua conformazione originaria fino alla caduta della Repubblica” (19) (di Venezia) mentre, come è noto, la principale normativa penale, il Liber promissionis maleficii, data 1232 e i primi statuti marittimi 1229 (Tiepolo) e 1255 (Zeno).
Invece, il Liber Statutorum di Ragusa, composto di otto parti (detti libri, per cui spesso ci si ripeterà) in lingua latina dell’epoca, sorprende per un’organicità quasi codicistica.
In breve: i primi due libri venivano dedicati agli organi dello Stato e alle formule di giuramento dei responsabili dei vari uffici; il terzo trattava procedura; il quarto libro, famiglia e successioni; poi, diritti reali e affitto di fondi rustici; quindi penale e schiavitù; il settimo, della navigazione; l’ultimo questioni “varie ed eventuali”.
Al Liber Statutorum seguiranno negli anni, nei secoli, raccolte di leggi tuttavia sempre disposte cronologicamente, non per materia, ad eccezione dell’antichissimo e originale regolamento di dogana (1277) ben significativo dell’attività mercantile della città (20).
Quindi, il Liber Omnium Reformationum (21), il Liber Viridis (22), già in italiano volgare, contenente gli Ordines dal 1358 al 1460; il Liber Croceus (due libri) che raccoglierà la normativa prodotta dagli organi legislativi fino alla abrogazione napoleonica della Repubblica (31/1/1808).
Van considerati, altresì, gli statuti delle principali isole di Lagosta (23) (1310) e di Meleto (24) (1345); nonché gli statuti delle corporazioni che potevano assumere rilievo proprio nell’accertamento dell’insolvenza di un appartenente al mestiere.

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6. Ma qualcosa va pure detto da un punto di vista costituzionale, dove non sarebbe difficile mostrare le analogie tra l’ordinamento veneto e quello raguseo. Pare, tuttavia, di maggiore interesse evidenziarne le differenze che venivano sia dalle vicende storiche come dalle dimensioni dei due stati e dal loro ruolo nella politica internazionale, evidentemente niente affatto paragonabili.
Infatti, “Venezia visse … in modo del tutto originale una propria esperienza statutaria” anzitutto traverso quelle fonti “dirette a fissare attraverso la forma promissoria gli obblighi costituzionali del doge” (25), il quale, all’atto dell’incoronazione, si impegnava al rispetto delle promissiones che erano state redatte in periodo di vacanza, dopo la morte del predecessore.
Quindi, per la durata del vitalizio suo mandato, il Doge di Venezia era affiancato dal Minor Consiglio (originariamente) composto da sei membri per cui qualsiasi decisione dogale era valida soltanto con il voto di almeno quattro consiglieri.
Al contrario, il Rettore di Ragusa rimaneva in carica sei mesi, non era rieleggibile ed erano previsti per lui poteri limitati.
D’altra parte, sembra mancare a Ragusa quella concezione pattizia del diritto così tipicamente espressa a Venezia traverso la promissio; Ragusa aveva, infatti, ben fatto parte dell’Impero d’Oriente e tutta la sua vicenda storica suggerisce, piuttosto, la condivisione di una concezione statuale del diritto, dello jus maiestatis, per cui la legge trovava in sé la sua forza; insomma, se la formula veneziana è promission, cioè “limitazione” (Zordan), a Ragusa, invece, è statuemo et ordinammo.

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7. Avvicinandoci, con queste premesse, all’argomento, bisogna ricordare che già altrove si è detto del favor riservato dall’ordinamento (anche) raguseo per ogni forma di accordo o concordato tra ceto creditizio e debitore insolvente, considerando il fallimento quale rimedio residuale e di eccezione.
Pare, quindi, dovere invertire l’ordine attuale di trattazione della materia anteponendo il concordato, anche per motivi cronologici, rinviando il commento alla matura legge del 1544.
Infatti, come oggi è (allo stato) il fallimento l’ipotesi concorsuale principale, nel mondo dei Comuni, degli statuti, della mercatura, la materia ruotava sul concordato (inteso nell’accezione più ampia) piuttosto che sul fallimento, rimedio, al contrario, di eccezione.
Bene spiega U. Santarelli come gli antichi legislatori medievali “colsero nella fuga il sintomo tipico ed infallibile del dissesto” e soltanto successivamente “fu chiaro per tutti che l’applicazione delle norme in materia fallimentare era conseguenza del dissesto, non della fuga” (26).
Tanto precisato, si comprende meglio l’istituto raguseo della franchisia che era, anzitutto, diritto di asilo politico e, altresì, per l’attuale argomento, moratoria al debitore fuggito, il quale poteva rimpatriare per un periodo previsto dalla legge, con la certezza di rimanere sicuro e franco da ogni aggressione, anticamente personale quindi patrimoniale, e rimpatriare proprio allo scopo di trovare un accordo con i creditori.
Tale periodo di franchisia corrispondeva, dapprima, alla festività di San Biagio, protettore della città, occasione di un’importante fiera adriatica: la franchisia, inizialmente prevista di una settimana (tre giorno prima e tre giorni dopo la ricorrenza) fu poi prolungata a due settimane, quella prima e quella successiva al 3 febbraio.
Quindi, con l’Ordo super debitoribus fugitivis del 24/2/1453 (Liber Viridis, cap. 431) la materia verrà ampliata, stabilendo un prolungato periodo di franchisia di un anno (a far tempo dal giugno 1453) anzi, prevedendo una sorte di amnistia, anche per illeciti criminali, seppur condizionata, appunto, all’accordo patrimoniale, et se infra lo dicto anno se accorderano con loro creditori… remagnano liberi et franchi da ogni excesso commesso per lo passato...
Forme di concordato “giudiziale” sono, invece, già individuabili nel Liber Statutorum (1272) III, 46, da poter definire come forma di concordato preventivo con cauzione, prevedendosi la facoltà per i creditori di rivolgersi al Conte (primo cittadino) il quale, anche in contraddittorio con il debitore convenuto, era chiamato a individuare il passivo e a incamerare la somma per garantirne la distribuzione.
Nel Liber Viridis, circa ottanta anni prima della legge principale di cui parliamo, nell’Ordene come se dien affidar li debitori (14/11/1458, cap. 485) l’incipit pare la conferma di quanto fatto notare da U. Santarelli e sopra riportato riguardo la confusione tra fuga e decozione:
Perché molte volte intravien che algun se absentera e schivera per debito e signado tal debitor absentato, parte deli suy creditori saria contenta per mancho mal de darli la fida per acordarsi cum luy…
Allora, come abbiamo visto nel Liber Statutorum, uno o più creditori aveva facoltà di adire il Rettore (il Conte del regime veneto) e il Minor Consiglio; e se rappresentanti, detti creditori, la mazor suma, allora il Senato, pur col parere contrario dei dissenzienti, sia a poter affidar tal debitor per quanto tempo e come ad esso conseglio dei pregati parera; e cioè, “omologava” il concordato come proposto dalla maggioranza del capitale e con la vigilanza degli organi preposti, garantendo al debitore un periodo di moratoria, durante il quale avrebbe potuto e dovuto provvedere ratealmente.

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8. Venendo finalmente alla legge principale, parrebbe, alla lettura del primo articolo, accadendo… a qualch’uno delli debitori fallire…; considerando la ricordata normativa veneta in materia, che all’origine non limitava il fallimento all’imprenditore commerciale; ricordata l’evidente derivazione, o quanto meno parallelo sviluppo dell’ordinamento giuridico raguseo da Venezia (nonostante i costanti pessimi rapporti politici); insomma, parrebbe come, appunto, il caput 261 del Liber Croceus, di cui ci occupiamo, preveda in astratto la fallibilità di ciascun debitore.
Sennonché l’Ordo super decoctoribus seu fallitis, venendo a trattare subito, al secondo paragrafo, delle modalità della dichiarazione di fallimento, fa obbligo al fallito di presentare tutti li suoi libri e scritture havera tenuto delle sue faccende e negotii merchantili in notaria o vero cancelleria di Ragugia; disposizione decisiva per convincersi della vigenza di quel ius proprium, già allora auspicato dagli scrittori per affrontare la questione dell’insolvenza esclusivamente dei commercianti.
D’altra parte, a cercare la definizione giuridica di costoro, oltre al fatto, evidente, di esercitare la mercatura, leggendo l’appena citata norma ragusea, in specie l’obbligo immediato della consegna di tutti i libri, vien subito in mente quanto acutamente sia stato scritto riguardo l’elemento essenziale dell’istituto, ritrovandolo nella formula del credito ad scripturam libri; quasi per dire, e non sembri tautologico, come la tenuta delle scritture fosse, infine, non soltanto un obbligo, ma un tratto distintivo dell’esercizio non saltuario del commercio, con la conseguente esposizione al rischio d’impresa.
Cinquanta anni prima, Benedetto Cotrugli, forse il mercante più noto di Ragusa, scriveva nel suo “Libro dell’arte di mercatura”, come debbe addunque il mercante tenere almeno tre libri, cioè; ricordanze (prima nota, n.d.r.), giornale et libro grande (mastro, n.d.r.) (27).
In più, bisogna considerare che a Ragusa quasi ogni affare veniva esteso e conservato registrato in forma scritta, spesso ad substantiam; a ciò riferendosi l’ultima parte della norma sui libri tenuti in notaria o vero cancelleria di Ragugia.
Ancora parlando di soggetti, con l’Additio alla norma principale promulgata vent’anni dopo (26 aprile 1568, Liber Croceus, cap. 286) si considerava anche la figura dell’imprenditore defunto, semplicemente equiparandolo al fallito, senza tuttavia porsi la questione della confusione dei patrimoni con gli eredi; omissione in apparenza non comprensibile, tenuto conto che il Maggior Consiglio aveva affrontato già nel 1544 una questione, se si vuole, analoga, trattando del fallimento del figlio di famiglia il quale fosse andato a confondere beni propri nella sostanza paterna, distraendoli, così facendo, ai creditori.

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9. Lo scopo della procedura veniva quindi indicato con chiarezza, acciò ch’ alla indennità delli creditori sia provisto; e, appunto, su loro istanza, prescindendo da sentenze o altri titoli, cioè in sede di sommaria cognizione, ad istantia delli creditori se debbiano creare in consiglio dei pregadi tre officiali; dove, probabilmente, la competenza riservata in materia al Senato (cioè ai tre ufficiali nominati dal Senato) evidenziava l’importanza e l’eccezionalità della procedura.
Primo compito di tale organo preposto al fallimento (diremo i tre commissari) sarà quello di ritrovare i libri.
Naturalmente, il fallito aveva, come si è detto, l’obbligo di consegnarli entro il giorno successivo la dichiarazione di insolvenza; termine prolungato a otto giorni, risiedendo il fallito fuori la città; e rimesso alla discrezione dei commissari, se residente il fallito all’estero, havendo rispetto alla distantia.
Precisazione di qualche rilievo, andando a confermare la città di Ragusa quale, per così dire, unico foro competente, escludendosi che la procedura potesse svilupparsi lontano dalla sede senatoriale.
(Superfluo ricordare che molti mercanti ragusei risiedevano all’estero, in quelle loro plazze, isole di commercio e diritto raguseo, sparse in tutta Europa.)
La mancata tenuta, l’occultamento, il rifiuto di consegna andranno a definire una fattispecie criminosa da esaminare a parte e, comunque, escludendo dal beneficio della fede e, quindi, del concordato.

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10. Il collegio dei tre commissari esauriva gli organi del fallimento, eccezion fatta per un’attività eventuale di supplenza riservata e consentita all’iniziativa di singoli creditori per recuperare crediti o anticipare spese di procedura, nei quali casi avrebbero goduto, per ciò, di prededuzione.
Pur se non perfettamente coordinata tra le sue parti, complessivamente, quindi, la struttura appare snella, veramente destinata allo scopo inizialmente dichiarato e, infine, come in tutti gli istituti già sbozzati in Evo Medio, rivolta apertamente a cercare una soluzione di concordato.
Ammoniva, infatti, B. Cotrugli di non lasciare invecchiare il debito, lo quale in se ha questa natura, che quanto più invecchia è peggiore (28) e, a miglior spiegazione, si commentava, cinque secoli dopo, di come gli operatori economici medievali preferivano giungere al saldo dei propri crediti nel più breve tempo possibile, anche se la rapidità andava a scapito della integralità dei pagamenti, tendenza che si ritrova, sebbene già temperata, nella Ragusa del ‘500.
Si dovrà, dunque, considerare ancora il concordato quale soluzione preferita in caso di decozione anche nella legge de qua.
Tuttavia, il ribadito favor per la soluzione concordataria, trovava unica pregiudiziale nella regolare tenuta dei libri e loro tempestiva consegna ai commissari; né l’accordo poteva essere fonte di frode, poiché quando il debitore fosse tornato in bonis (pervenesse a qualche migliore fortuna) non obstante la ditta composizione sia tenuto e ubrigato a pagar alli creditori tutto quello che doverano havere.

continua

Seguendo l’esame della fondamentale legge del 1544, si può dire facilmente come il compito principale riservato al Collegio fosse quello dell’accertamento del passivo e della liquidazione dell’attivo.
Riguardo al passivo, si ricorreva a un sistema misto che prevedeva una sommaria cognizione fondata, tuttavia, sia su un accertamento d’ufficio da parte del Collegio, sia sull’obbligo per i creditori di presentare davanti all’officio loro (dei tre officiali) li instrumenti et altre scritture per le quali pretenderano essere creditori, cosicché la corrispondenza delle scritture del fallito con quelle dei creditori, consentiva un’esatta ricostruzione dello stato passivo; al contrario, mancando le scritture del fallito, al Collegio era riconosciuta auctorità dei inquirire li crediti e i debiti delli falliti al fine di una ricostruzione veritiera.
Il Collegio era nel contempo tenuto a esigere i crediti del fallito versandone le somme nella camera, cioè nelle casse dello Stato.
Finalmente, gli officiali procedevano alla liquidazione dell’attivo, senza riconoscere né par conditio né privilegi, ma considerando l’anzianità del credito (salve, come si è detto, le spese di procedura affrontate dall’ufficio o da un creditore per la massa); scelta già chiara nella legge del 1544, secondo la priorità delli crediti e ancor meglio esplicitata nella additio del 1568, secondo le anteriorità nel tempo; la concorsualità apparendo quale ipotesi residuale nella legge del 1568 nel caso di completa soddisfazione dei crediti documentali a data certa, quando allora potevano essere pagati i crediti da scrittura privata senza guardar altrimenti tra di loro la anteriorità del tempo.
Con l’usuale precisione, U. Santarelli evidenzia, tuttavia, come “dapprima pressoché senza eccezioni”, il criterio scelto dagli statuti per soddisfare i creditori fosse stato quello “del pagare ogni credito in proporzione della capienza del patrimonio” del fallito in modo da “ripartire equamente tra tutti i creditori il danno conseguito alla decotio(29).
Nell’opera indicata, l’autore fornisce, a conferma, un grande elenco di leggi, ordines, decreti tutti in accoglimento del suddetto principio di par condicio, trovando un timido accoglimento dell’opposto principio (adottato a Ragusa) dell’anzianità del credito, nella normativa ferrarese della metà del XVI secolo, ove e quando si distingueva tra crediti sorti prima o dopo sette mesi addietro la dichiarazione di bancarotta; ma un pieno accoglimento, di molto successivo, nel Regio Editto 15/10/1733 di Carlo Emanuele III di Savoia con cui, appunto, si stabiliva quello dell’anzianità del credito come unico criterio liquidatorio.
Tuttavia, poiché nulla avviene casualmente, né si può pensare al Maggior Consiglio raguseo del 1544 quale ispiratore, due secoli dopo, di S.M. di Savoia; si deve tornare, ma in autorevole compagnia, a quanto detto sul concordato e sulla specialità di Venezia.
Mostra, in proposito, lo stesso U. Santarelli come a Rialto, in pratica, ciascun fallimento dovesse concludersi con un accordo tra debitore e creditori; e, quando non fosse stato privatamente conseguito, era “la stessa autorità che deve cercare toto suo posse di giungere alla stipulazione dell’accordo” (30).
Formalmente, la giuridica possibilità di accordarsi era, a Venezia, subordinata alla fida (a Ragusa, fede solita) cioè all’assenza di frode e alla regolare tenuta delle scritture.
Quasi è facile, allora, riconoscere nell’ordinamento raguseo l’impianto veneto (e anche ricordando l’esperienza di B. Cotrugli, per il quale il debito… quanto più invecchia è peggiore).
Si potrà convenire allora non aver gran significato un qualsiasi criterio di liquidazione poiché, nella fisiologica conclusione concordataria della procedura, creditori e fallito ben avrebbero saputo come “dividersi le spoglie”.

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11. Le vicende inerenti la destinazione dei beni del fallito, le questioni riguardanti gli atti pregiudizievoli ai creditori, l’azione revocatoria di cui si è fatto cenno, non appaiono, va da sé, nella legge ragusea con quella organicità di cui, tutto sommato, neppure oggi c’è da vantarsi; e appaiono ignote sofisticate distinzioni non ancora elaborate da giurisprudenza e dottrina, nonostante la rinascenza giuridica.
Comunque, fin dall’apertura del testo normativo, al fallito veniva inibita l’alienazione dei beni sia mobili che immobili, ne prima (del fallimento) per giorni quindece.
Parrebbe, quindi, configurarsi un’ipotesi di nullità degli atti di disposizione compiuti nelle anteriori due settimane; tuttavia, si tacciono i rimedi, né è comprensibile un periodo “sospetto” così breve.

continua

Curioso e di lettura non facile il successivo art. 5: vi è prevista la facoltà dei creditori di aggredire gli immobili del fallito in località periferiche (sebbene la citata Stagno fosse la seconda città della Repubblica) travolgendo ogni peso gravante detti beni (non è, tuttavia, citata la dote) e cioè non obstante alcuno ordine in contrario statuito; a motivo del fatto che dovevasi presumere tali beni acquisiti con li denari delli creditori defraudati!
A questo punto, vien da notare come nell’Additio del 1568 si prevede con assoluta chiarezza che da qui innanzi li creditori del alcuno debitore fallito… si possino valere nelli beni di quello tanto mobili quanto stabili, che si trovaranno nella città et Dominio nostro, e non solo, et occorrendo che il detto debitore fallito habbia beni suoi mobili o stabili fuor della città et territorio nostro in qual si voglia parte del mondo, che i detti creditori… si possano valere in detti beni…!
Così, a contrario, quasi parrebbe che, per la legge del 1544, il fallito salvasse quanto meno i beni extra urbani, mentre, con la norma del 1568, da qui in poi, tutti i beni di lui, anche situati all’estero, venissero travolti (trattandosi, forse, per quelli all’estero, di beni siti in plazze dove vigesse il diritto di Ragusa).
Una breve digressione potrebbe contribuire a spiegare quell’oscuro art. 5 del 1544, di cui sopra.
Il territorio della Repubblica di Ragusa aveva conseguito la propria estensione nel tempo, tramite donazioni, vendite, controversie succedutesi nei primi secoli; mano a mano che nuovi territori agricoli venivano acquisiti, gli appezzamenti erano assegnati a famiglie cittadine e, inutile dirlo, le famiglie nobili ricevevano la parte maggiore; anzi, le porzioni di territori nuovi assegnate alle famiglie nobili sono state precisamente individuate, a conferma dell’assoluta preponderanza della nobiltà, che poi affittava ai coloni (31).
Parrebbe, insomma, che i nuovi appezzamenti fossero assegnati intuitu personae o, meglio, familiae le quali, perciò, non potessero disporre se non con formalità particolari.
In un energico intervento del Maggior Consiglio del 28 gennaio 1440 (Liber Viridis, cap. 321) si ribadiva il divieto, con sanzione di nullità, di tacitamente vendere impignar o affitar quei terreni; ove tacitamente doveva riferirsi a formalità non rispettate.
D’altra parte, a Ragusa vigeva un sistema primitivo ma efficace di pubblicità immobiliare (detta preconiçacione) e se sicuramente ogni contratto veniva conservato, l’art. 35 del V Libro del Liber Statutorum prevedeva, in più, che la vendita di un immobile fosse pubblicizzata (soltanto) in città per banditore e il bando stesso scritto nel libro del Comune e una tavola, contenente il bando, veniva posta davanti alla Loggia per tre mesi.
Ciò premesso, si può forse già concludere che l’acquisizione di quegli immobili fuori città, con li denari delli creditori defraudati, già costituisse di per sé un illecito, tanto più se commesso tacitamente, senza le previste forme di pubblicità, e così costituisse un atto non meritevole di alcuna tutela.
Viene, però, alla mente un istituto di common law, antico e tutt’ora vigente in Gran Bretagna, per cui sono individuate zone, dette splitting areas, in cui le vendite immobiliari possono rimanere riservate, cioè non essere soggette a pubblicità (trascrizione, intavolazione e simili).
Si tratta, evidentemente, di un privilegio destinato a non fare apparire una diminuzione patrimoniale del nobile, il quale, al contrario, aveva necessità di vendere tacitamente.
Evidentemente opportuna, comunque, la legge del 1568 perché, finalmente, sottoponeva all’espropriazione tutti i beni del fallito senza distinzione e ovunque si trovassero.
E neppure esagerata appare la disposizione, prevista esplicitamente nel 1568, di apprendere le proprietà del fallito anche oltre i confini della Repubblica poiché, fin dal 1387 il Maggior Consiglio aveva provveduto pro iure rendendo inter Raguseos in Sclavonia, Bossina, Stremia et Bulgaria e lo stesso giorno statuendo de debitis contractis inter Raguseos in Ytalia, Sicilia, Veneciis et Dalmatia Inferiori (Liber Viridis, 17/12/1387, capp. 63 e 64).

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Né l’Ordo del 1544, né l’Additio del 1568 trattano l’azione revocatoria fallimentare di cui più sopra si è fatto cenno, parlando di quella ordinaria.
Qualsiasi pagina di U. Santarelli sull’argomento evidenzia come detta azione (oggi art. 67 L.F. italiana) si fondasse, da una parte, sull’esigenza di dar prova dell’intento fraudolento del terzo con il fallito e, dall’altra, di evitare le lungaggini e le difficoltà di dare una tal prova con azione ordinaria, optando per una presunzione di fraudolenza traverso la circostanza obiettiva del tempo, del “periodo sospetto”.
In questo senso, sembra mancare nella normativa ragusea l’azione revocatoria fallimentare, se non per gli atti compiuti nei quindici giorni anteriori alla dichiarazione di insolvenza; seppure non manchino, come si è visto, altre presunzioni collegate alla qualità delle persone o al luogo dove la cosa si trovasse.

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12. Non era data la questione del fallimento della società, mancandone il soggetto passivo.
Alla lettura della norma, infatti, è considerata soltanto una sorte di rivendica del “socio” della commenda il quale avesse, per quell’obbligo contrattuale, consegnato merce al mercante tractator che fosse fallito prima di aver rivenduto e, quindi, fosse ancora in possesso della mercanzia a disposizione della procedura.
In tale ipotesi, il creditore (stans, accomendans, somministratore) el quale havera date quelle tali robbae in essere ritrovate, come cossa sua propria, possi recuperare senza alcun impedimento delli altri contradictori etiam priori.
Rivendica che mostra la vigenza a Ragusa della forma antica di commenda, quando il creditor “continuava ad essere proprietario” della merce affidata al tractator, mentre ”l’evoluzione storica… apportò una profonda trasformazione dell’istituto” fino a che “la proprietà delle cose conferite passò al commendatario” (32).
(Il contratto di commenda, “di origine italiana e che venne conquistando sempre maggiore importanza a cominciare dal secolo XI” (33), è uno degli argomenti di storia del diritto commerciale su cui maggiormente si è scritto, anche perché lumeggia la società in accomandita semplice in cui, magari, si evolverà senza, tuttavia, poter affatto confondersi, al tempo della legge fallimentare ragusea, con il contratto di commenda.
Infatti, l’opinione più moderna vede nella commenda semplicemente un contratto di mutuo, mentre in passato si è diversamente interpretato.
Nella pratica, quindi, il più delle volte il contratto di commenda si esauriva in un singolo affare, il creditor mutuava denaro o somministrava merce al mercante assumendone profitto; a Ragusa, però, la prassi sembra quasi consolidare il rapporto di commenda in un vero, persistente, rapporto societario tra un giovane mercante il quale rilevava l’azienda e il magazzino lasciati all’estero dal mercante anziano il quale rientrava in patria, rimanendo creditore rateale del giovane, per continuare a occuparsi degli aspetti finanziari, economico-giuridici e simili di quella che, forse, si potrebbe cominciare a vedere come forma sociale stabile, in accomandita, considerando come tutto si perpetuasse, ciascun giovane invecchiando (34).
(Per gli aspetti economici e organizzativi del fenomeno raguseo, si può leggere il bellissimo saggio di R. Samerdzic)(35)

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13. La legge ragusea del 1544 non ignorava reati tipici della materia; va ricordato, infatti, come in periodo tardo medievale (si può dire, fino al 1473, a seguito di un decreto sforzesco) il fallimento fosse generalmente considerato un reato in sé (ancora, con un’eccezione per Venezia); ma proprio sull’esempio veneto non mancarono importanti studiosi i quali raccomandavano la distinzione tra fallimento doloso e colposo; Ragusa pare esitare nella scelta non mancando, tuttavia, di temperare le conseguenze a peso del fallito e isolare fattispeci criminali tipiche, anticipando in ciò molti altri.
Avverte F. Migliorino come “i problemi più spinosi riguardavano le norme penali” (36), e tanto meno qui si potrà affrontare compiutamente la questione che comporterebbe una trattazione di storia del diritto penale; ma, non intendendo omettere del tutto l’argomento, almeno come contributo alla storia giuridica della Repubblica e del suo commercio, si vuol dare una breve e descrittiva comparazione diacronica tra l’ordinamento positivo italiano – venuto, evidentemente, da quelle lontane esperienze, per esempio fiorentine, milanesi, bolognesi – e quello raguseo dell’epoca quando, altrettanto evidentemente, si guardava alla penisola.

Anzitutto, quindi, la bancarotta semplice come mancata tenuta delle scritture.
Il reato appariva all’epoca di particolare gravità ed era sanzionato direttamente dagli stessi officiali alla procedura sotto pene a loro pareranno convenienti, formula raramente usata a Ragusa, dove, fin dal tempo del Liber Statutorum, 1272, nel VI Libro, penale, al reato corrispondeva sempre una precisa previsione sanzionatoria; a differenza di Venezia dove non è sconosciuto l’arbitrum del giudice, sempre inteso come sua prudenza e sensibilità morale.
Alla mancata tenuta è equiparata la mancata consegna, allora previsto come reato commesso anche da persona diversa dal fallito in mano e podestà dalla quale se troveriano essere dette scritture.

Scrive ancora F. Migliorino come tra i caratteri originari del fallimento “si prevedono sanzioni severissime per la dolosa insinuazione dei crediti” (37); oggi, potremmo titolare “denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito” (art. 220 L.F. italiana).
Si legge all’art. 7 di Ragusa, se trovano… alcuni creditori quali gli instrumenti delli crediti loro o in parte o in tutto già pagati… ma tengano accesi… sia tenuto, quel creditore, alla restituzione direttamente al creditore danneggiato da simile fraudolenza; soggetto, o soggetti, facilmente individuabili poiché, come si è detto, era previsto che si procedesse alla liquidazione dell’attivo secondo l’anzianità del credito.
Oltre all’immediato risarcimento all’interno della procedura e quindi, c’è da supporre, con sommaria cognizione, l’accertamento del reato, prevedeva la precisa sanzione di cento ducati.
La norma, in ogni caso, evidenziava ripetutamente come elemento costitutivo del reato, oltre la materialità del fatto (il grave danno degli altri creditori) senza dubbio il dolo, per excludere… gli altri creditori… azione non meno ingiusta che fraudolenta e dolosa.
Detta norma era prevista retroattiva con l’obbligo, entro tre giorni dalla pubblicazione (“firmato e proclamato” l’Ordo) di dichiarare l’estinzione del credito fittizio, sotto la medesima sanzione di cento ducati.

Anche nell’art. 11 pare leggersi un’ipotesi speciale di denuncia di creditore inesistente, individuato per presunzione nel fattore, cioè il procuratore del fallito, e nell’accommesso, il mercante di un contratto di commenda, potenziali sospetti di concorso in denuncia di crediti inesistenti; costoro saranno chiamati, per presunzione semplice ma con particolare regime probatorio, a mostrare, appunto, di esser creditori veri.

Seguendo lo schema prefissato, si devono quindi considerare le ipotesi di bancarotta fraudolenta (in fondo, l’antico fallimento-reato), certo non semplici da identificare e discutere perché spesso intrecciate a questioni diverse.
L’ipotesi più grave pare quella contemplata all’art. 10; nel sospetto di danno, pregiuditio e detrimento di una o più persone consumati per malitia del fallito anche in concorso con persona diversa; nel caso, dunque, l’autorità inquirente ordinaria (non i commissari, a sottolineare l’autonomia del reato), l’autorità ordinaria, dunque, ricevute le scritture, era chiamata a istruire in maniera spiccia imponendo pene pecuniarie quanto personali, acciò che la verità sia scoperta; per i responsabili la pena prevista era, al solito, di cento ducati ed egualmente per la falsificazione delle scritture, e questo medemo sia osservato sopra li ricordi sospetti.
Cristiano Caracci

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Note:

  1. Burdese A., Manuale di diritto privato romano, Torino, 1964, pag. 137 e ss.
  2. Brunetti A., in Nuovo Digesto Italiano, Torino, 1938, pag. 783
  3. Ferrara F., Il fallimento, Milano, 1959, pag. 47
  4. Migliorino F., Profilo storico delle procedure concorsuali, in Ragusa e altri, il fallimento, Torino, 1997, pag. 3
  5. Pecorella C., in Enciclopedia del diritto, Milano, 1967, pag. 221
  6. Galgano F., Lex mercatoria, Bologna, 2005, pag. 52
  7. Ferrara F., cit., pag. 54
  8. Pecorella C., cit., pag. 223
  9. Manzini V., La bancarotta e la procedura ecc., Venezia, 1926
  10. ivi, pagg. 1093-1094
  11. ivi, pag. 1097
  12. Galgano F., cit., pag. 52
  13. Migliorino F., cit., pag. 102
  14. ivi, pag. 90
  15. Cotrugli B., Il libro dell’arte di mercatura, a cura di Tucci D., Venezia, 1990, pag. 251
  16. Stracca B., De mercatore seu mercatura, in Tractatus iuris, VI, I, Venezia, 1584; come riportato da Pecorella C., cit., pag. 220
  17. Liber Croceus, a cura di Nedeljkovic B., Belgrado, 1997
  18. pregevole la recente edizione a cura di Bogišić A. e altri, Dubrovnik, 2002
  19. Zordan G., L’ordinamento giuridico veneziano, Padova, 2005, pag. 161
  20. Statut carinarnice grada Dubrovnika, a cura di Peterković M., Belgrado, 1936
  21. Liber omnium reformationum civitas Ragusii, a cura di Radonić J., Belgrado, 1936
  22. Liber Viridis, a cura di Samarožić R., Belgrado, 1984
  23. Lastovski statut, a cura di Bonačić M. e altri, Spalato, 1994
  24. Mljetski statut, a cura di Babic M., Spalato, 2002
  25. Zordan G., cit., pag. 148
  26. Santarelli U., Mercanti e società tra mercanti, Torino, 1998, pagg. 69 e 71
  27. Cotrugli B., cit., pag. 172
  28. ivi, pag. 156
  29. Santarelli U., Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell’età intermedia, Padova, 1964, pagg. 228 e 229
  30. ivi, pag. 294
  31. Blagojevic M., L’agricoltura nell’economia ragusea nel Medio Evo, in Ragusa e il Mediterraneo, a cura di Di Vittorio A., Bari, 1990, pag. 29
  32. Pedris C., Commenda, in Nuovo Digesto Italiano, cit., pag. 349
  33. Siciliano L., in Digesto Italiano, Torino, pagg. 1817-1902
  34. Caracci C., Né turchi né ebrei ma nobili Ragusei, Mariano del Friuli, 2004, pagg. 42-43
  35. Samardzic R., Ragusa come sistema di funzioni, in Ragusa e il Mediterraneo, cit., pag. 3
  36. Migliorino F., cit., pag. 28
  37. ivi, pag. 11
(diritti riservati a Cristiano Caracci)
(inserito sul sito www.nobiliragusei.it il 18/10/2005, integrato il 9/12/2005)

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